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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Allegato 3 (Art. 70, 91 e 95)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:

a. nei contributi d’investimento per l’anno in corso;

b. nel premio di mercato per l’anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl

3.1 Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e

al 50 per cento per il capitale di terzi.

3.2 I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente per un arco di tempo di due anni.

3.3 Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore di 0,25: 0,2;

b. uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35: 0,3;

c. uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45: 0,4;

d. uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55: 0,5;

e. uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,65: 0,6;

f. uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,75: 0,7;

g. uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,85: 0,8;

h. uguale o maggiore di 0,85: 0,9.

3.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione, sono: 0,25, 0,35, 0,45,

0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

4 Deroga al numero 7 allegato 1 OAEl

4.1 Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore dello 0,625 per cento: 0,50 per cento;

b. uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento: 0,75 per cento;

c. uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell’1,125 per cento: 1,00 per cento;

d. uguale o maggiore dell’1,125 e minore dell’1,375 per cento: 1,25 per cento;

e. uguale o maggiore dell’1,375 e minore dell’1,625 per cento: 1,50 per cento;

f. uguale o maggiore dell’1,625 e minore dell’1,875 per cento: 1,75 per cento;

g. uguale o maggiore dell’1,875 e minore del 2,125 per cento: 2,00 per cento;

h. uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento: 2,25 per cento;

i. uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento: 2,50 per cento;

j. uguale o maggiore del 2,625 per cento: 2,75 per cento.

4.2 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione, sono 0,625, 0,875, 1,125,

1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.