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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Art. 80 Garanzia di principio

Se dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

a. l’ammontare del contributo d’investimento in per cento dei costi d’investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;

b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere;

c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;

d. il piano di pagamento ai sensi dell’articolo 85;

e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 81 Notifica di messa in esercizio

L’obbligo di inoltrare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall’articolo 59.

Art. 82 Notifica della conclusione dei lavori

1 Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre inoltrare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.

2 Questa deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;

b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili;

c. la notifica della produzione netta del primo anno d’esercizio completo.

Art. 83 Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e l’inoltro della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall’articolo 61.

Art. 84 Determinazione definitiva del contributo d’investimento

1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l’UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base della produzione netta media annua notificata, dell’attuale scenario dei prezzi e dell’attuale tasso d’interesse calcolatorio.

3 Sulla base dell’esito della verifica ai sensi del capoverso 1 e del calcolo ai sensi del capoverso 2 viene determinato l’ammontare definitivo del contributo d’investimento.

4 Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d’investimento può essere ridotto adeguatamente.

Art. 85 Versamento scaglionato del contributo d’investimento

1 Il contributo d’investimento viene versato in più tranche.

2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio ai sensi dell’articolo 80 (piano di pagamento).

3 La prima tranche può essere versata non prima dell’inizio dei lavori. Se ai sensi dell’articolo 36 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio ai sensi dell’articolo 80.

4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio in virtù dell’articolo 80.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 86 Costi d’investimento computabili

Sono computabili per analogia i costi d’investimento ai sensi dell’articolo 65.

Art. 87 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

a. che sono stati generati prima della garanzia di principio e dell’autorizzazione dell’inizio anticipato dei lavori dell’UFE ai fini della costruzione degli elementi dell’impianto;

b. per gli elementi d’impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;