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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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3 L’Organo d’esecuzione riscuote dal gestore l’importo versato in eccesso senza interessi in rapporto all’effettiva produzione. Esso può anche computare tale importo nel periodo di pagamento successivo.

4 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l’Organo d’esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

5 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale la durata di rimunerazione scade.

Art. 28 Rifiuto della rimunerazione

1 Se il gestore non inoltra per tempo le informazioni necessarie, il diritto alla rimunerazione decade parimenti fino a quando le informazioni pertinenti non sono state inoltrate.

2 Se il gestore non rispetta le direttive legali, il diritto alla rimunerazione decade, fino a quando egli non rispetta nuovamente le direttive.

Art. 29 Indennizzo di sfruttamento per il ritiro dell’elettricità

1 Il gruppo di bilancio che ritira l’elettricità dagli impianti i cui gestori vendono l’elettricità direttamente sul mercato ottiene dall’Organo d’esecuzione per kWh trimestralmente un indennizzo di sfruttamento equivalente a:

a. 0,55 centesimi negli impianti fotovoltaici e a energia eolica;

b. 0,28 centesimi negli impianti idroelettrici;

c. 0,22 centesimi negli impianti a biomassa.

2 Il gruppo di bilancio che ritira l’elettricità prodotta da impianti i cui gestori immettono l’elettricità nella rete al prezzo di mercato di riferimento e che si avvalgono di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente, ottiene trimestralmente dall’Organo d’esecuzione per kWh un indennizzo di sfruttamento equivalente a:

a. 0,38 centesimi negli impianti fotovoltaici e a energia eolica;

b. 0,2 centesimi negli impianti idroelettrici;

c. 0,15 centesimi negli impianti a biomassa.

Art. 30 Versamento del prezzo di mercato di riferimento

Per l’elettricità prodotta da impianti che immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento, sono tenuti a versare il prezzo di mercato di riferimento all’Organo d’esecuzione:

a. il pertinente gruppo di bilancio negli impianti dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente;

b. il pertinente gestore di rete negli impianti che non sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente.

Art. 31 Gruppo di bilancio e gestore di rete

1 Se il gestore che immette elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente, non trova alcun accordo con un gruppo di bilancio per il ritiro della sua produzione, l’impianto viene assegnato al gruppo di bilancio del gestore di rete presso l’ubicazione dell’impianto.

2 I gruppi di bilancio comunicano all’Organo d’esecuzione i gestori di rete a loro assegnati. Se un gestore di rete cambia il gruppo di bilancio, il nuovo gruppo di bilancio è tenuto a comunicarlo immediatamente per iscritto all’Organo d’esecuzione.

3 I gestori, che vendono la loro elettricità direttamente sul mercato (art. 21 LEne) notificano all’Organo d’esecuzione a quale gruppo di bilancio è assegnato il loro impianto. Se un gestore cambia il gruppo di bilancio, è tenuto a comunicarlo per iscritto con un mese di anticipo all’Organo d’esecuzione.

Art. 32 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

1 Il gestore di un impianto per il quale ha ottenuto una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all’Organo d’esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno entro un mese dalla loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che devono essere effettuate all’impianto precedente.

2 La durata di rimunerazione non viene prorogata mediante un ampliamento o un rinnovamento successivo.

3 Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento viene ridotto proporzionalmente per rapporto all’ulteriore potenza installata.

4 In caso di mancata notifica o se la notifica non avviene entro il termine ai sensi del capoverso 1, il gestore è tenuto a restituire all’Organo d’esecuzione senza interessi la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo il capoverso 3.

Art. 33 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti minimi

1 Se i requisiti minimi non vengono rispettati, il premio di immissione in rete viene temporaneamente sospeso. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato di riferimento. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all’Organo d’esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.

2 Se i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti, il premio per l’immissione in rete viene versato successivamente alla fine dell'anno civile senza interessi.