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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Allegato 1.5 (Art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s’intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare:

a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;

b. la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);

c. la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);

d. il posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti minimi generali

2.1.1 Biomassa ammessa:

biomassa ai sensi dell’articolo 2 lettera b dell’ordinanza a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Biomassa non ammessa:

a. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili;

b torba;

c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti;

d. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;

e. prodotti tessili;

f. gas di discarica;

g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque, nonché carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestazioni ai sensi della legge sul CO2.

2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in

esercizio.

2.2.2 Il periodo di valutazione è l'anno civile completo.

2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un

coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 10 20 3040

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%]

Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell’impianto a combustione.

2.2.4 Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:

a. Rendimento elettrico:

Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma: