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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Art. 59 Notifica di messa in esercizio
1 Dopo la messa in esercizio, occorre inoltrare all’UFE una notifica di messa in esercizio.
2 Questa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. la data di messa in esercizio;
b. il verbale di collaudo;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda.
Art. 60 Notifica della conclusione dei lavori
1 Al più tardi entro un anno dalla messa in esercizio occorre inoltrare all’UFE una notifica di conclusione dei lavori.
2 Questa deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
b. un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili.
Art. 61 Proroga dei termini
Su richiesta del richiedente, l’UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per l’inoltro della notifica di conclusione dei lavori, se:
a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente; e
b. la domanda viene inoltrata prima della scadenza del termine.
Art. 62 Notifica della produzione netta
Dopo il quinto anno d’esercizio intero, occorre notificare all’UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.
Art. 63 Determinazione definitiva del contributo d’investimento
1 Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l’UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.
2 I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base della produzione netta media annua notificata, dell’attuale scenario dei prezzi e dell’attuale tasso d’interesse calcolatorio.
3 Sulla base dell’esito della verifica ai sensi del capoverso 1 e del calcolo ai sensi del capoverso 2 viene determinato l’ammontare definitivo del contributo d’investimento.
4 Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d’investimento può essere ridotto adeguatamente.
Art. 64 Versamento scaglionato del contributo d’investimento
1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche.
2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio ai sensi dell’articolo 58 (piano di pagamento).
3 La prima tranche può essere versata non prima dell’inizio dei lavori. Se ai sensi dell’articolo 36 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio ai sensi dell’articolo 58.
4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio in virtù dell’articolo 58.
Sezione 5: Criteri di calcolo
Art. 65 Costi d’investimento computabili
1 Per il calcolo del contributo d’investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché le prestazioni proprie del gestore, nella misura in cui:
a. sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell’impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;
b. sono direttamente necessari all’aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
c. sono appropriati; e
d. sono eseguiti in modo efficiente.
2 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all’ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.
3 Le prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono soltanto computabili se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.