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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Art. 41 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento di un impianto
Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole, se la potenza dell’impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento.
Art. 42 Calcolo della rimunerazione unica e adeguamento degli importi
1 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.
2 Gli importi sono determinati nell’allegato 2.1. Il DATEC li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso chiede al Consiglio federale di adeguarli.
3 Per gli impianti di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.
4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con l’ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.
5 Se un impianto viene ampliato già prima dell’ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l’elemento dell’impianto messo in esercizio per primo e il contributo d’investimento conformemente alla data di messa in esercizio dei singoli elementi dell’impianto.
6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l’articolo 7, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderati in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in base agli elementi della potenza per categoria.
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 43 Ordine di presa in considerazione
1 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di inoltro della domanda.
2 Se non tutte le domande inoltrate in uno stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.
Art. 44 Lista d’attesa
1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di inoltro della domanda in una lista d’attesa, salvo il caso in cui essi non soddisfino manifestamente i requisiti per il diritto.
2 L’Organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.
3 Esso gestisce una lista d’attesa per gli impianti di piccole dimensioni e una lista d’attesa per gli impianti di grandi dimensioni.
4 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE fissa dei contingenti secondo i quali possono essere presi in considerazione i progetti nelle liste d’attesa degli impianti di piccole e di grandi dimensioni.
Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni
Art. 45 Domanda
1 La domanda ai fini dell’ottenimento di una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere inoltrata all’Organo d’esecuzione dopo la messa in esercizio dell’impianto.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell’allegato 2.1 numero 3.
3 Nella domanda i gestori di impianti ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 devono comunicare all’Organo d’esecuzione che intendono rinunciare alla rimunerazione del contributo legato alla potenza a partire dalla potenza di 100 kW.
4 Se il gestore per lo stesso impianto ha già inoltrato una domanda ai sensi dell’articolo 22 o 47, questa domanda è considerata ritirata con la domanda ai sensi del capoverso 1.
Art. 46 Determinazione della rimunerazione unica
Se l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l’Organo d’esecuzione determina l’ammontare della rimunerazione unica sulla base dei contributi contemplati nell’allegato 2.1.
Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni
Art. 47 Domanda
1 La domanda ai fini dell’ottenimento di una rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere inoltrata all’Organo d’esecuzione.
2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi dell’allegato 2.1 numero 4.1.
3 Se in seguito all’inoltro della domanda la categoria o la potenza dell’impianto progettato subiscono delle modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all’Organo d’esecuzione.