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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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Messa in esercizio dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di
altezza dal suolo 5,0 m/s
Profilo altimetrico logaritmico
Distribuzione di Weibull k = 2,0
con valore di rugosità l = 0,1 m
3.2.5 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e
oltre sono le seguenti:
Messa in esercizio dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di
altezza dal suolo 5,5 m/s
Profilo altimetrico logaritmico
Distribuzione di Weibull k = 2,0
con valore di rugosità l = 0,03 m
3.2.6 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre, messi in esercizio prima del 1° gennaio
2013, è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.4.
3.2.7 L'UFE disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.
4 Durata di rimunerazione
La durata di rimunerazione è di 15 anni.
5 Procedura di presentazione delle domande
5.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, segnatamente il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto con indicazione dell’altitudine sul livello del mare;
b. consenso dei proprietari fondiari;
c. potenza pianificata;
d. produzione annua prevista;
e. categoria del produttore.
5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
5.2.1 Nel caso di impianti soggetti all'EIA, entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23) deve essere
presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
5.2.2 Al più tardi entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 23) deve essere presentata una notifica sullo
stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
d. data di messa in esercizio pianificata.
5.3 Messa in esercizio
5.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla garanzia di principio (art. 23).
5.3.2 La messa in esercizio degli impianti che ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa
dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati sulla lista d’attesa deve essere effettuata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 23).
5.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. designazione del tipo di impianto;
b. potenza;
c. altezza del mozzo;
d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
e. data di messa in esercizio;
f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.