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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine
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5 Durata di rimunerazione
La durata di rimunerazione è di 15 anni.
6 Procedura di presentazione delle domande
6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, segnatamente il nome del gestore e l’ubicazione dell’impianto;
b. consenso dei proprietari fondiari;
c. potenza nominale elettrica e termica;
d. produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica);
e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
f. fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
g. categoria del produttore.
6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio
(art. 23).
6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
c. possibilità di raccordo per l’energia termica;
d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda;
e. data di messa in esercizio pianificata.
6.3 Messa in esercizio
6.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi entro sei mesi dalla garanzia di principio (art. 23).
6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 lettera a sulla base della seconda notifica completa
dello stato di avanzamento del progetto sono avanzati sulla lista d’attesa, deve essere effettuata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione relativa all’assunzione provvisoria.
6.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. data di messa in esercizio;
b. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione20.
7 Disposizione transitoria
7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno sia ottenuto per il loro impianto una decisione positiva sia inoltrato la prima
notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata di rimunerazione di 20 anni.
7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza
del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 201621 sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere inoltrata entro i seguenti termini:
a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, nella misura in cui il gestore l’abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019, nella misura in cui il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.
20 RS 510.62
21 RU 2016 4617