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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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2 Gli impianti nella lista d’attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di inoltro della domanda.

3 Gli impianti nella lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:

a. gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di notifica,

b. gli altri progetti: secondo la data di inoltro della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 22 Domanda

1 La domanda ai fini della partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità va inoltrata all’Organo d’esecuzione.

2 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti ai sensi degli allegati 1.1–1.5.

Art. 23 Garanzia di principio

1 Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e se vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’Organo d’esecuzione dispone la partecipazione dell’impianto al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità secondo una garanzia di principio.

2 Tale garanzia non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.

Art. 24 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

1 A seguito della ricezione della garanzia, il richiedente deve raggiungere nel rispetto dei termini stati di avanzamento del progetto e mettere in esercizio l’impianto ai sensi dell’articolo 23.

2 Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i pertinenti termini validi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta, l’Organo d’esecuzione può prorogarli. La domanda va inoltrata per iscritto entro la scadenza del termine in questione.

4 Il richiedente è tenuto a notificare per iscritto di volta in volta entro due settimane gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.

5 Egli è tenuto a inoltrare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio. In caso di mancata notifica, fino al momento in cui essa non viene presentata ha diritto unicamente alla rimunerazione del prezzo di mercato.

Art. 25 Partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

1 Se anche in seguito alla messa in esercizio, l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’Organo d’esecuzione dispone segnatamente:

a. l’entrata nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità;

b. se l’impianto è nella commercializzazione diretta o se viene rimunerato al prezzo di mercato di riferimento; e

c. l’ammontare del tasso di rimunerazione.

2 L’Organo d’esecuzione respinge la domanda ai fini della partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se:

a. non sussistono i requisiti per il diritto;

b. il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d’avanzamento del progetto o di messa in esercizio;

c. l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella domanda.

3 Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l’Organo d’esecuzione emana direttamente una decisione ai sensi del capoverso 1, se la persona in questione ha inoltrato la notifica completa di messa in esercizio.

Art. 26 Uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

1 Un’uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.

2 Una nuova partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione è esclusa.

Art. 27 Versamento della rimunerazione

1 L’Organo d’esecuzione versa trimestralmente:

a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;

b. ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

2 Se per i versamenti ai sensi del capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l’Organo d’esecuzione versa la rimunerazione pro rata nel corso dell’anno. Il saldo lo versa nel corso dell’anno successivo.