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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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Allegato 1.1 (Art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità

1 Definizione degli impianti

1.1 Per impianto idroelettrico s’intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità a partire dalla forza idrica

che utilizza il potenziale di un livello di pressione.

1.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

2 Tasso di rimunerazione

2.1 Calcolo

2.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto da una rimunerazione di base e, se sussistono i requisiti, da un bonus per le opere idrauliche

o un bonus secondo i livelli di pressione o da entrambi i bonus.

2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente

dell’impianto.

La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto o dopo la sua disattivazione.

2.1.3 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.

2.2 Rimunerazione di base

2.2.1 I tassi per la rimunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 2.2.2, 2.4.2 e 2.4.3.

2.2.2 Il tasso per la rimunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di

potenza a:

Classe di potenza Rimunerazione di base

(cent./kWh)

1.1.2013- dal 1.1.2017

31.12.2016

≤30 kW 26,5 26,5

≤100 kW 17,8 17,8

≤300 kW 14,2 12,2

≤1 MW 10,9 8,9

≤10 MW 6,966

2.3 Bonus secondo il livello di pressione

Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh)

≤5 5,1

≤10 3,0

≤20 2,2

≤50 1,7

>50 1,1

2.4 Bonus per le opere idrauliche

2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore

al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC16 o all'articolo 10 LFSP17 non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 50 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 50 kW.

16 RS 814.20

17 RS 923.0