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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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3 Per gli impianti, in cui la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 9. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda tesa a ottenere una rimunerazione unica.

4 Per gli impianti che con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW erano notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica, occorre comunicare all’Organo d’esecuzione entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza raggiunge o supera presumibilmente i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l’impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza equivalente a 99,9 kW.

Art. 109 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta

1 Dall’obbligo della commercializzazione diretta sono esclusi i gestori degli impianti nuovi con una potenza:

a. inferiore a 500 kW nei primi due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza;

b. a partire da 500 kW nel primo anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 Dall’obbligo della commercializzazione diretta sono inoltre esclusi i gestori di impianti ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 nel primo anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 72 cpv. 5 LEne).

Art. 110 Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni

1 Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande inoltrate per l’anno 2017 e per l’ultima volta nell’anno 2022 per le domande inoltrate per l’anno 2021.

2 Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l’elettricità da smerciare nell’ambito del servizio universale (art. 31 cap. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta nell’anno 2018 per l’anno 2018 e per l’ultima volta nell’anno 2022 per l’anno 2022.

Art. 111 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… Nel nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris

Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr