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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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alla domanda. Su richiesta, essi devono consentire all’UFE di prendere visione dei dati d’esercizio dell’impianto, anche dopo la conclusione della procedura e inoltrare documenti determinanti per il premio di mercato. I proprietari, i gestori dell’impianto e le unità d’impresa collegate li sostengono in tale compito. L’UFE, all’occorrenza, può attenersi direttamente a tali attori.

Art. 99 Procedura all’UFE

1 Nella decisione in cui determina il premio di mercato, se del caso l’UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

2 Se nell’insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 38 cpv. 2 OEn12), l’UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale. Se esso non riduce il premio già con la decisione iniziale, bensì lo corregge successivamente, per esempio dopo la conclusione di altri casi, lo fa parimenti con una decisione.

3 Esso versa i premi possibilmente nell’anno in cui è stata inoltrata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

4 La ElCom sostiene l’UFE nell’esecuzione, fornendo in particolare i dati relativi al servizio universale di cui si avvale. Essa controlla in coordinazione con l’UFE se gli aventi diritto non vendono l’elettricità per la quale ottengono un premio di mercato anche nell’ambito del servizio universale. L’UFE sostiene tali controlli con i dati necessari, nella misura in cui ne disponga.

Art. 100 Restituzioni

1 In un secondo tempo l’UFE può effettuare le pertinenti verifiche. I beneficiari di un premio di mercato, i proprietari e le unità aziendali collegate devono mettere a disposizione dell’UFE, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari.

2 Se dalle verifiche risulta che qualcuno, segnatamente a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l’UFE dispone la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall’ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi13).

Capitolo 8: Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane, controlli e provvedimenti

Art. 101 Valutazione

1 L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell’efficacia degli strumenti di promozione.

2 Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

3 Esso può peraltro utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell’elettricità prodotta, l’ammontare dei contributi di promozione versati nonché l’ammontare dei costi d’esecuzione.

4 Esso può pubblicare i risultati delle valutazioni.

5 L’Organo d’esecuzione mette a disposizione dell’UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 102 Pubblicazione

1 Indipendentemente dalle dimensioni di un impianto, l’UFE pubblica i seguenti dati relativi agli impianti per i quali viene versata una promozione ai sensi della presente ordinanza:

a. il nome o la ditta del gestore e l’ubicazione dell’impianto;

b. i vettori energetici impiegati;

c. la categoria e la tipologia degli impianti;

d. la potenza prima e dopo l’investimento;

e. l’ammontare del contributo di promozione;

f. la data della domanda;

g. la data di messa in esercizio.

2 In merito agli impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica inoltre la quantità dell’elettricità rimunerata e la durata di rimunerazione.

3 Riguardo al premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici, l’UFE pubblica il nome o la ditta dei destinatari del premio di mercato e per ogni destinatario:

a. l’ammontare complessivo del premio di mercato;

b. il numero di impianti per i quali ottiene un premio di mercato;

c. la quantità di elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

12 RS 730.01

13 RS 616.1