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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 38 pagine

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c. per gli elementi d’impianto destinati al trattamento delle acque reflue;

d. per gli elementi d’impianto destinati alla preparazione di combustibile o all’esercizio di una rete di teleriscaldamento.

Art. 88 Costi di produzione capitalizzati

1 I costi di produzione si compongono di:

a. costi d’investimento computabili;

b. costi per l’esercizio dell’impianto, la manutenzione nonché gli altri costi d’esercizio;

c. reinvestimenti;

d. costi del capitale.

2 I costi ai sensi del capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il 2 per cento dei costi d’investimento all’anno.

3 I costi del capitale si calcolano moltiplicando il capitale necessario all’esercizio per il tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 91.

4 I redditi previsti, risultanti segnatamente dalla vendita delle garanzie di origine, devono essere dedotti dai costi.

5 Nelle centrali elettriche a legna d’importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione le imposte dirette e i costi dell’energia, dedotti gli introiti derivanti dalla vendita di calore in qualità di costi ricorrenti.

6 I costi di produzione si calcolano per il periodo di utilizzazione restante (art. 92) e devono essere indicati annualmente come contributi assoluti dei costi generati.

7 Essi vengono capitalizzati con tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 91.

Art. 89 Prezzo di mercato capitalizzato e reddito di mercato conseguibili

1 Il prezzo di mercato capitalizzato conseguibile si calcola sulla scorta dello scenario del prezzo ai sensi del capoverso 2 e sul tasso d’interesse calcolatorio ai sensi dell’articolo 91.

2 L’UFE allestisce lo scenario del prezzo su base oraria, lo aggiorna annualmente e lo mette a disposizione dei gestori.

3 Il reddito di mercato conseguibile si calcola per ogni anno del periodo di utilizzazione restante dal prezzo di mercato capitalizzato conseguibile moltiplicato per la produzione netta prevista.

Art. 90 Maggiori costi non ammortizzabili

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall’articolo 69.

Art. 91 Tasso d’interesse calcolatorio

Per il calcolo e la comunicazione del tasso d’interesse calcolatorio si applica per analogia l’articolo 70.

Art. 92 Periodo di utilizzazione restante

Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell’elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo ai sensi della tabella del periodo di utilizzazione di cui all’allegato 2.3.

Capitolo 7: Premio di mercato per l’elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Art. 93 Dettagli relativi al diritto

1 Il premio di mercato non spetta agli aventi diritto al premio di mercato soltanto per i grandi impianti idroelettrici, che da soli presentano una potenza superiore a 10 MW, bensì anche per un’unione di impianti, quando in tale unione tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico, ottimizzati insieme e i costi di produzione complessivi non sono coperti.

2 Non sussiste uno spostamento del rischio alle imprese di approvvigionamento elettrico ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 LEne, quando l’acquisizione di elettricità si basa su contratti la cui durata ammonta a meno di tre anni o che sono stati stipulati dopo il 1° gennaio 2016. L’impresa di approvvigionamento elettrico non ha alcun diritto al premio di mercato.

3 Per un proprietario che non è un’impresa di approvvigionamento elettrico, ma che in virtù di tali contratti acquista elettricità, è applicabile per analogia il capoverso 2.

Art. 94 Reddito di mercato

1 Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi per le prestazioni del sistema e le garanzie di origine.

2 Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato per ogni singolo impianto idroelettrico di grandi dimensioni sulla scorta del profilo percorso con quest’ultimo. Nel caso di impianti la cui elettricità viene distribuita a più aventi diritto al premio di mercato è determinante il profilo corrispondente alla loro quota e percorso per loro.

3 Per prezzo di mercato s’intende anche per l’elettricità negoziata fuori borsa il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile in franchi svizzeri.

4 In un impianto inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, si applica come reddito di mercato il tasso di rimunerazione che corrisponde alla quota dell’impianto all’unione (art. 93 cpv. 1).