Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati associati a Schengen (art. 26 e 27 regolamento EES).

Come per il sistema centrale d’informazione visti Schengen, la consultazione è inoltre prevista ai fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi (capitolo IV). Per poter accedere ai dati, le autorità autorizzate devono rivolgersi a un punto di accesso centrale nazionale, il quale verifica che le condizioni per l’accesso siano adempite. In tal caso, il punto di accesso centrale nazionale riceve i dati dell’EES e li trasmette alle autorità che li hanno richiesti (art. 29 regolamento EES). Per la Svizzera il punto di accesso centrale sarà la Centrale operativa fedpol.

L’accesso ai dati del VIS ai fini del perseguimento penale ha già dimostrato la propria utilità per identificare persone che avevano subito una morte violenta o aiutare gli investigatori a compiere progressi sostanziali nei casi relativi a reati di terrorismo, alla tratta di esseri umani o al traffico di droga. È pertanto assolutamente giustificato prevedere simili diritti di accesso ai dati di persone che entrano nello spazio Schengen.

Inoltre, in tal modo Europol ha a disposizione uno strumento per identificare una persona sconosciuta che sia l’autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, quando la consultazione delle banche dati a cui ha normalmente accesso non ha dato risultati utili a tal fine (art. 30 e 33 regolamento EES). La consultazione del VIS è retta dalla decisione 2008/633/GAI12 (art. 33 par. 2 regolamento EES).

Modifica della Convenzione di applicazione di Schengen (CAS)

L'articolo 20 CAS è modificato per far sì che gli Stati Schengen possano prorogare oltre i 90 giorni su un periodo di 180 giorni il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo nel proprio territorio se ciò avviene in conformità di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della CAS; la proroga può essere richiesta dal cittadino. Qualora il soggiorno sia prorogato, lo straniero interessato è autorizzato a soggiornare esclusivamente nel territorio della parte contraente in questione e a uscire alle frontiere esterne di tale parte (par. 2 bis–2quinques).

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS)

Il regolamento VIS viene modificato per permettere la consultazione dell’EES alle autorità competenti in materia di visti. Gli articoli 10, 13, 14 e 15 rivisti consentono in particolare l’esportazione dei dati dei richiedenti i visti nell’EES. Il nuovo articolo 17 bis riguarda l’interoperabilità con l’EES, mentre l’articolo 18 sui controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen viene riformulato. Il nuovo articolo 18 bis tratta l’importazione dei dati del VIS nell’EES per creare o aggiornare un fascicolo individuale o per annotarvi l’entrata rifiutata al titolare di un visto. I dati nel VIS possono anche essere usati per creare un fascicolo EES individuale per un viaggiatore esente dall’obbligo del visto, in particolare per verificare se questa persona era stata registrata precedentemente nel VIS, oppure in occasione dell’entrata in un Paese che applica il regolamento VIS, se il fascicolo EES individuale è stato creato da uno Stato che ancora non applica il regolamento menzionato (art. 19 bis regolamento VIS). Anche gli articoli 20, 26 e 34 sono leggermente adattati e creano un collegamento con il nuovo EES.

Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011 (regolamento eu-LISA)

12 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.