Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

2. Contenuto dei regolamenti

2.1. Recepimento del regolamento EES

2.1.1 Contenuto del regolamento EES

Il regolamento UE n. 2017/2226 disciplina l’architettura tecnica dell’EES, le sue funzionalità e le diverse procedure per lo scambio dei dati dei cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto o esenti dallo stesso, che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata (art. 2 regolamento EES). Nel sistema sono registrate l’immagine del viso di tutti i viaggiatori e le impronte digitali delle persone non soggette all’obbligo del visto.

Istituzione dell’EES

L’EES è operativo presso le frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 4 regolamento EES; norme speciali per gli Stati che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen ai par. 2–5) e gestito dall’agenzia eu-LISA (art. 5 regolamento EES); è composto da un sistema centrale e da interfacce uniformi nazionali in ciascuno Stato Schengen, senza però un sistema nazionale (art. 7 regolamento EES). È inoltre prevista l’interoperabilità con il sistema centrale d’informazione visti (VIS) (art. 8 regolamento EES). L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS in determinati casi. Allo stesso modo, le autorità competenti per i visti possono consultare l’EES dal VIS e importare o aggiornare i dati relativi ai visti dal VIS nell’EES.

Il regolamento EES prevede una procedura per la registrazione dei dati (art. 14 regolamento EES): si verifica innanzitutto se nel sistema esiste già un fascicolo individuale per la persona in questione, nel qual caso il dossier viene aggiornato, altrimenti si procede al rilevamento dei dati personali del viaggiatore (nome, nazionalità, data di nascita) e dei dati dei documenti di viaggio e con essi viene creato un fascicolo EES individuale.

L’interfaccia uniforme nazionale (National Uniform Interface, NUI) è il portale di accesso al sistema centrale EES e ha il compito di garantire la conservazione temporanea dei dati in caso di problemi tecnici con l’ESS (art. 21 regolamento EES). Gli Stati sono inoltre tenuti a garantire che tale conservazione temporanea possa essere effettuata per qualsiasi loro valico di frontiera.

Il regolamento EES prevede la conservazione in un sistema nazionale o in fascicoli nazionali dei dati rilevati da ogni Stato, ad eccezione dei dati biometrici. La durata della conservazione non può tuttavia superare il termine di conservazione dei dati del sistema centrale. La Svizzera dovrebbe quindi conservare i dati a sue spese, a suo rischio e con i suoi mezzi tecnici (art. 40 regolamento EES). Attualmente, a breve o medio termine, non è pianificato un EES nazionale, dal momento che sarebbe incompleto ed è in ogni momento garantito l’accesso all’intero EES di Schengen. Pertanto, non è richiesta la creazione di alcuna disposizione legale al riguardo.

Rilevamento dei dati e creazione del fascicolo individuale

Devono essere rilevati i dati personali dei titolari di visto e dei cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto (art. 16 e 17 regolamento EES). Per creare o aggiornare il fascicolo individuale del titolare di un visto, le autorità di controllo alla frontiera possono importare i dati dal VIS nell’EES (art. 18 bis regolamento VIS).

Normalmente l’immagine del viso è rilevata in loco; in casi eccezionali può essere estratta dai documenti di viaggio a lettura ottica (electronic Machine Readable Travel Document, e-MRTD; art. 15 regolamento EES).