Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza i criteri di partecipazione (lett. a), la procedura di registrazione e e la collaborazione tra le autorità durante la verifica della domanda di partecipazione all’NFP (lett. b), la registrazione dei dati (lett. c), la procedura di valutazione annuale della situazione di ciascun cittadino di Stato terzo ammesso all’NFP (lett. d), i motivi di revoca (lett. e), la consultazione delle banche dati nazionali nel quadro dei controlli di sicurezza (lett. f) e l’ammontare di un eventuale emolumento (lett. g).
Capoverso 7
Il DFGP può stipulare con altri Stati Schengen accordi in cui riconosce i loro NFP (art. 8 quinquies par. 9 nCFS).
3.9. Articolo 103h Sistema d’informazione per il programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso (NFP)
Capoverso 1
La SEM gestisce un sistema d’informazione in cui si devono far registrare i cittadini di Stati terzi che vogliono partecipare all’NFP. Questo sistema serve al trattamento dei dati personali necessari alla domanda di partecipazione all’NFP.
Nel presente progetto non sono previsti un rilevamento biometrico e un salvataggio nel sistema.
Capoverso 2
Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati a livello di ordinanza.
3.10. Articolo 103i Delega a terzi di compiti inerenti alla procedura di accesso al programma nazionale di facilitazione
Capoverso 1
Secondo l’articolo 178 capoverso 3 Cost.27 la legge può infatti affidare compiti amministrativi a organizzazioni e a persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
Per motivi d’ordine pratico, diversi compiti legati alla procedura di accesso all’NFP possono essere affidati a terzi che non fanno parte dell’Amministrazione federale. Di conseguenza, questa delega di compiti va disciplinata a livello di legge.
L’articolo 103i stabilisce quali compiti (in particolare amministrativi) di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e delle Ambasciate svizzere all’estero possono essere delegati a terzi.
Contrariamente a quanto previsto per il C-VIS, il rilevamento dei dati biometrici non è delegato a terzi.
In virtù dell’ordinanza del 24 ottobre 200728 sugli emolumenti LStr, anche la riscossione di eventuali emolumenti deve poter essere delegata. Sarebbe ad esempio ipotizzabile che il richiedente o il suo rappresentante paghi l’emolumento presso un servizio esterno incaricato anche della ricezione delle domande di accesso all’NFP. Una volta effettuato il pagamento e completato il dossier, l’autorità renderebbe la sua decisione. In questo modo sarebbe possibile
27RS 101