Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Questo capoverso stabilisce che se cittadini di Stati terzi sono esenti dall’obbligo del visto, ne devono essere registrate anche le impronte digitali.
In questo caso le autorità non dispongono di dati biometrici (segnatamente delle impronte digitali) registrati nel VIS.
3.4. Articolo 103c Inserimento, trattamento e consultazione dei dati nell’EES
Capoverso 1
Questo capoverso precisa le autorità che possono inserire e modificare i dati nell’EES:
- il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia per l’adempimento dei loro compiti alle frontiere esterne Schengen e per la registrazione dei rifiuti di entrata (art. 18 regolamento EES). L’articolo 65 LStr, che permette alla SEM di disporre entro 48 ore un rifiuto d’entrata o un allontanamento all’aeroporto, è attualmente sottoposto a modifica, così da consentire alle autorità incaricate dei controlli alla frontiera di decidere direttamente in nome della SEM. Questa modifica di legge22 permette alle autorità di disporre rifiuti d’entrata e di registrali nell’EES, senza dover aspettare la decisione formale della SEM;
- la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni svizzere nonché le autorità cantonali e comunali competenti in materia di visti e quelle competenti in materia di stranieri nel quadro della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni (art. 19 regolamento EES). Nell’ultimo caso si tratta di persone esente dall’obbligo del visto il cui soggiorno può essere interrotto o prorogato su richiesta;
- il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità
cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per l’esame della legalità del soggiorno degli stranieri in Svizzera e, se necessario, per l’allestimento del fascicolo EES individuale (art. 20 regolamento EES). In alcuni casi, può succedere che la persona interessata non disponga di un fascicolo EES individuale o che in quest’ultimo non figuri la data della partenza dallo spazio Schengen. In questo caso e se il cittadino di Stato terzo prova di aver rispettato la durata di soggiorno autorizzata, l’autorità può, secondo gli articoli 16 e 17 del regolamento EES allestire un fascicolo EES individuale o completare i dati mancanti. Il cittadino di Stato terzo può confutare la presunzione fornendo, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, in particolare biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve (art. 12 par. 2 CFS).
Se un cittadino di Stato terzo si avvale di un sistema self-service per preinserire i dati di cui all’articolo 16 del regolamento EES, si applica l’articolo 8 bis CFS. Il cittadino di Stato terzo può preinserire i dati del fascicolo individuale o i dati da aggiornare. La guardia di confine o l’agente della polizia cantonale che assicura il controllo alla frontiera conferma i dati se la decisione di autorizzare o rifiutare l’entrata è stata resa secondo il CFS. La verifica è effettuata mediante il sistema self-service. Per inserire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita di un cittadino di Stato terzo soggetto all’obbligo del visto è possibile estrarre e importare i dati di cui all’articolo 16 paragrafo 2 lettera c–f dal VIS verso l’EES (art. 18 bis regolamento VIS).
22 Revisione della legge sugli stranieri (norme procedurali e sistemi d’informazione).