Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

di applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione18 o della Convenzione AELS19. L’esclusione dei cittadini di Stati terzi20 rispecchiava le disposizioni del CFS finora vigenti, secondo cui al passaggio di frontiera tali persone andavano sottoposte a controlli approfonditi e i loro passaporti sistematicamente timbrati.

A seguito della presente modifica del CFS, vanno adeguati sia i destinatari dei sistemi di controllo di frontiera automatizzato presso gli aeroporti, sia le condizioni concrete di utilizzo dei varchi automatici (art. 103f nLStr).

Finora la procedura di registrazione, le condizioni di partecipazione alla procedura di controllo automatizzata, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione erano disciplinati nell’articolo 36 OEV, che va adeguato in tal senso.

Programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della par-

tenza dallo stesso (art. 8 quinquies nCFS): attualmente non vi sono disposizioni a livello di legge che prevedono una simile agevolazione dei controlli di confine per i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen o escono dallo stesso. Se la Svizzera dovesse decidere di far uso di tale possibilità, andrebbero definite le modalità e le condizioni di tale agevolazione. In particolare, andrebbero stabiliti le categorie di persone che possono usufruire di un tale programma, i requisiti di partecipazione e il relativo sistema di informazione. Andrebbe inoltre prevista una delega di competenze al Consiglio federale affinché regoli le norme d’attuazione (p. es. la procedura di registrazione, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e la conservazione dei dati personali).

18Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681.

19Convenzione del 4 gen. 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS),

RS 0.632.31.

20 Definizione di «cittadini di paesi terzi» secondo l'art. 2 par. 6 CFS.