Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Gli Stati Schengen possono scegliere autonomamente se e in che misura usare sistemi di controllo di frontiera automatizzati (sistemi self-service e varchi automatici) per i controlli delle frontiere esterne Schengen (consid. 8).
Le principali modifiche del CFS riguardano l’uso di sistemi self-service e di varchi automatici per le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES (art. 8 bis e 8 ter nCFS) e l’introduzione di programmi nazionali di facilitazione che possono essere istituiti dagli Stati Schengen su base volontaria e anche in cooperazione con altri Stati Schengen (art. 8 quinquies nCFS).
Inoltre, vi è ora l'obbligo per i cittadini di Stati terzi di fornire dati biometrici ai fini delle verifiche di frontiera (consid. 4). Le condizioni richieste per l'entrata vengono pertanto integrate in modo pertinente. Nel caso in cui un cittadino di Stato terzo rifiuti di fornire dati biometrici per la costituzione del suo fascicolo individuale o per l’esecuzione dei controlli alla frontiera, gli va rifiutata l'entrata e deve essere emanata una pertinente decisione.
2.2.2 Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato alla frontiera esterna Schengen (art. 8 bis, 8 ter e 8 quater nCFS)
La modifica del CFS mira a semplificare e accelerare, grazie all’impiego di nuove tecnologie, le procedure di controllo alla frontiera per tutti i viaggiatori titolari di un passaporto biometrico, i cui dati memorizzati nel chip devono poter essere verificati in quanto ad autenticità e integrità sulla base di certificati. Inoltre, l’immagine del viso registrata nel chip deve essere accessibile in modo da verificare l’identità del titolare.
Gli articoli 8 bis e 8 ter nCFS disciplinano l’uso dei sistemi self-service e dei varchi automatici per eseguire i controlli di frontiera per i cittadini di Stati terzi i cui dati devono essere registrati nell’EES e riguardano in particolare i punti illustrati a seguire.
L’articolo 8 bis nCFS prevede la possibilità di utilizzare sistemi self-service per le persone
il cui passaggio della frontiera deve essere registrato nell’EES ai sensi dell’articolo 6 bis, consentendogli di preregistrare i propri dati nell’EES (il cosiddetto «pre-enrollment»).
Il paragrafo 1 elenca le condizioni cumulative da soddisfare per poter utilizzare i sistemi di controllo di frontiera automatizzato, in particolare l’interessato deve essere in possesso di un documento di viaggio biometrico, i cui dati memorizzati nel chip devono essere verificati in quanto ad autenticità e integrità. L’immagine del viso memorizzata sul chip deve essere accessibile al sistema self-service in modo che sia possibile verificare l’identità del titolare del documento. A tal fine deve necessariamente essere confrontata l’immagine del viso memorizzata sul chip con quella rilevata in loco.
Oltre all’immagine del viso devono, se possibile, essere confrontate anche le impronte digitali memorizzate sul chip con quelle rilevate in loco. Questa procedura analoga per il confronto delle impronte digitali avviene soltanto se sussistono le pertinenti basi giuridiche nazionali e se gli organi di controllo alla frontiera hanno a disposizione l’infrastruttura tecnica.
I paragrafi 2 e 3 descrivono le operazioni effettuate dai sistemi self-service. Se l’interessato è già registrato nell’EES, la verifica dell’identità è eseguita basandosi sui dati disponibili (cfr. art. 23 par. 2 regolamento EES). L’identificazione nell’EES segue le disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 4 e dell’articolo 27 regolamento EES. Per identificare mediante impronte digitali i cittadini di Stati terzi soggetti all’obbligo del visto o esenti dallo stesso si può accedere anche ai dati del VIS (art. 19 bis e art. 20 regolamento VIS).