Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

4.1.4 Assegnazioni dal Fondo ISF-Frontiere

Il Fondo ISF-Frontiere, che succede al Fondo per le frontiere esterne (FFE), è stato istituito per il periodo 2014–2020. La Svizzera riceverà nell’arco dell’intera durata del Fondo risorse pari a 20 milioni di franchi (fatta salva l’approvazione parlamentare dell’accordo addizionale sull’adesione della Svizzera al fondo ISF). Il progetto nazionale Smart Borders sarà gestito come progetto ISF, ciò significa che verrà richiesto un credito tramite il Fondo ISF-Frontiere. La Svizzera può contare su sovvenzioni pari a circa 4,5 milioni di euro dal fondo.

4.2. Ripercussioni per i Cantoni

Il collegamento dei Cantoni all’EES e il relativo adeguamento dei sistemi di controllo delle frontiere (ZH) e dei sistemi di ricerca determinano spese a carico dei Cantoni.

I Cantoni di ubicazione degli aeroporti potrebbero dover sostenere inoltre spese per l’infrastruttura (varchi automatici, sistemi self-service, ecc.), gli adeguamenti dei processi operativi e la formazione del personale.

5.Rapporto con il programma di legislatura

Le modifiche proposte non sono previste nel programma di legislatura 2015–201931. Il recepimento del regolamento EES e la modifica del CFS possono tuttavia rientrare nell’obiettivo n. 4 del programma, secondo sui la Svizzera rinnova e sviluppa le proprie relazioni politiche ed economiche con l’UE.

La gestione integrata delle frontiere persegue gli obiettivi 13 e 14 del Consiglio federale: «la Svizzera dirige la migrazione e ne utilizza il potenziale economico e sociale»; «la Svizzera previene la violenza, la criminalità e il terrorismo e li combatte efficacemente». A quest’ultimo si contribuisce in particolare usando l’accesso ai dati dell’EES a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

6.Aspetti legali del recepimento e della tra-

sposizione dei regolamenti

6.1. Costituzionalità

Il decreto federale che approva gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento EES e del regolamento che modifica il CFS si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 199932 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione.

A livello federale, secondo l’articolo 184 capoverso 2 Cost. la firma e la ratifica dei trattati internazionali compete al Consiglio federale. Infine, l’articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all’Assemblea federale la competenza di approvare i trattati internazionali, sempreché la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (si veda anche art. 24 cpv. 2 LParl33 e art. 7a cpv. 1 LOGA34). Nel presente caso il Consiglio federale disporrebbe in virtù dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a

31 Messaggio del 27 gen. 2016 sul programma di legislatura 2015-2019, 16.016, FF 2016 909.

32 RS 101

33 Legge federale del 13 dic. 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), RS 171.10

34 Legge del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), RS 172.010