Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Tempi di attesa più brevi durante i controlli alle frontiere e migliore qualità degli stessi per i cittadini di Stati terzi

Le persone che viaggiano sono sempre di più. Si prevede che entro il 2025 il numero totale degli attraversamenti regolari delle frontiere esterne dello spazio Schengen salga a 887 milioni, di cui circa un terzo sarebbe effettuato da cittadini di Stati terzi che si recano nei Paesi Schengen per visite di breve durata7.

Al momento le verifiche dei cittadini di Stati terzi sono eseguiti manualmente. L’apposizione del timbro sui documenti di viaggio, con indicazione della data e del luogo di entrata e di partenza è l’unico mezzo che le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto aereo hanno per calcolare la durata del soggiorno e verificare se è stato superato il periodo autorizzato. Inoltre, i timbri possono essere falsificati e non sono sempre ben leggibili. Un sistema elettronico contenente i dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali) permetterebbe controlli più efficaci e verifiche più affidabili.

Fino alla primavera 2017, all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne, i cittadini di Stati UE o AELS erano soggetti a verifiche minime, mentre i cittadini di Stati terzi dovevano sottoporsi a una verifica approfondita. Tuttavia, dal 7 aprile 2017 si applicano controlli più severi anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS. Il 15 marzo 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2017/4588 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne. Con questo sviluppo dell’acquis di Schengen, entrato in vigore il 7 aprile 2017, i cittadini UE/AELS in entrata nello spazio Schengen sono sistematicamente controllati in banche dati contenenti dati personali. Inoltre, ora viene verificato mediante consultazione delle pertinenti banche dati europee e nazionali anche alla partenza (prima solo all’entrata) se i cittadini di Stati terzi rappresentano una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, per le relazioni internazionali o per la salute pubblica di uno Stato Schengen.

Verifica dell’identità delle persone tramite dati biometrici

Nell’EES sono registrate quattro impronte digitali dei cittadini di Stati terzi non soggetti all’obbligo del visto, se ciò è fisicamente possibile. I dati biometrici dei richiedenti il visto saranno registrati nel sistema centrale d’informazione visti (VIS) a cui sarà possibile accedere tramite l’EES. Quest’ultimo contiene inoltre l’immagine del viso di coloro che si recano nello spazio Schengen per soggiorni di breve durata. Questi elementi consentono di identificare in modo affidabile i viaggiatori e i migranti illegali nello spazio Schengen e di contrastare efficacemente l’usurpazione di identità.

7 Proposta della Commissione Europea del 6.04.2016 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011; COM(2016) 194 final, pag. 3.

8 GU L 74 del 18.03.2017, pag. 1.