Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

agevolare il trattamento di queste domande per determinate rappresentanze svizzere all’estero.

Capoverso 2

L’articolo 103i capoverso 2 LStr stabilisce che le rappresentanze svizzere all’estero e la SEM devono provvedere a che i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Capoverso 3

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali è ammessa la delega di compiti a imprese private all’estero.

3.11. Art. 109a capoverso 1 Consultazione C-VIS

Dal momento che l’abbreviazione «C-VIS» è stata introdotta all’articolo 103c capoverso 2 lettera b AP-LStr, deve essere adeguato anche l’articolo 109a capoverso 1 LStr.

3.12. Articolo 120d Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d’informazione della SEM

Il tenore dell’articolo 120d LStr è adeguato a causa dell’introduzione dell’EES e del sistema d’informazione in relazione all’NFP. Occorre attuare l’articolo 48 del regolamento EES che prevede sanzioni adeguate per prevenire e punire l’utilizzo fraudolento dei dati dell’EES.

Titolo

Il nuovo titolo menziona i sistemi d’informazione della SEM in generale, non soltanto i sistemi d’informazione sui visti, così da includere anche l’EES.

Lettera a

La nuova lettera a corrisponde al vigente tenore dell’articolo 120d LStr.

Lettere b e c

L’introduzione dell’EES e del sistema d’informazione in relazione all’NFP richiede la creazione di una disposizione che punisca con la multa il trattamento indebito di dati personali anche per questi due sistemi.