Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

1.2. Svolgimento dei negoziati

In base all’articolo 4 dell’Accordo di associazione a Schengen (AAS)9 e agli articoli 2 e 3 della cosiddetta Convenzione comitatologia10 con l’UE, la Svizzera può, in virtù dei diritti di partecipazione di cui gode in ambito Schengen, partecipare ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE e ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (comitati comitatologia). In particolare può prendere posizione e avanzare suggerimenti, ma non ha diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS e art. 5 par. 1 Convenzione comitatologia).

Nel 2013, nel contesto del pacchetto Smart Borders, la Commissione europea ha sottoposto agli Stati Schengen un progetto di regolamento su un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit-System, EES) e un progetto di regolamento su un programma per viaggiatori registrati (Registered Traveller Programme, RTP) destinato ai cittadini di Stati terzi che viaggiano di frequente. Poiché da un primo esame di tali progetti erano sorte numerose domande, la Commissione ha avviato una «prova della validità concettuale» comprendente uno studio tecnico e una fase pilota svolti rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

Sulla base dei risultati di questa prova, il 6 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento per istituire un sistema di ingressi/uscite e una proposta di modifica del CFS per quanto riguarda l’uso dell’EES. Si è invece deciso di rinunciare al progetto RTP a favore di un programma nazionale volontario per viaggiatori frequenti (NFP).

Il Gruppo di lavoro «Frontiere» del Consiglio ha aperto i rispettivi dibattimenti il 19/20 aprile 2016. Da allora le due proposte sono state trattate anche in seno a diversi organi politici da ministri, ambasciatori e alti funzionari (GAI, COREPER, SCIFA) riunitisi in comitati misti (COMIX), ovvero in presenza degli Stati associati a Schengen. Nell’ambito di questi incontri, i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno potuto esprimere le proprie posizioni sulle due proposte di regolamento sia oralmente che per scritto.

Nei dibattimenti a livello di Consiglio è stata particolarmente controversa l’inclusione nel campo di applicazione territoriale dell’EES degli Stati membri dell’UE che hanno già superato la valutazione Schengen, ma che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen (Bulgaria, Romania). La Presidenza del Consiglio slovacca voleva impedire mediante un conteggio unico che fosse possibile accumulare una sequenza di soggiorni in diversi Paesi. Contrariamente alla prassi attuale, con il calcolo proposto il soggiorno negli Stati membri dell’UE che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen sarebbe conteggiato nella durata massima del soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La Svizzera, in linea di principio, si è espressa a favore dell’inclusione di tali Stati nell’ambito di validità territoriale dell’EES e ha sottolineato che, a suo parere, la posizione del servizio giuridico del Consiglio in merito al conteggio unico lasciava aperte importanti questioni legali e pratiche e metteva in discussione una pratica consolidata da anni. Motivo per cui diversi Stati associati a Schengen, tra cui la Svizzera, hanno espresso delle critiche. Al termine della discussione, la maggioranza delle delegazioni si è tuttavia detta a favore della proposta della Presidenza del Consiglio slovacca.

Nel Consiglio si è anche discusso a lungo se debbano essere mantenuti gli accordi bilaterali sull’esenzione dall’obbligo del visto, che consentono ai cittadini di uno Stato terzo di trattenersi in un dato Stato associato a Schengen oltre il termine massimo previsto per lo spazio Schengen, e su come tali soggiorni vadano documentati nel computo della durata del soggiorno

9 Cfr. nota 1

10 Convenzione del 22 set. 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.11.