Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il paragrafo 4 si riferisce al caso in cui tramite il sistema self-service venga accertato che la persona non è registrata nell’EES, indipendentemente dal fatto che sia soggetta all’obbligo del visto. In tal caso i dati richiesti sono raccolti e preinseriti nell’EES sempre attraverso il sistema self-service (lett. a). L’interessato verrà poi indirizzato verso un funzionario incaricato del controllo alle frontiere che inserirà i dati eventualmente non rilevati tramite il sistema self-service e accerterà che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello realmente in possesso della persona al suo cospetto, e che gli identificatori biometrici della persona interessata registrati nell’EES corrispondano a quelli rilevati sul posto. Infine vengono inseriti nell’EES i dati necessari per approvare o rifiutare l’entrata (lett. b; cfr. al riguardo art. 16 par. 2 lett. a e b e art. 18 par. 6 lett. a–d regolamento EES).
I paragrafi 5 e 6 si riferiscono al caso in cui tramite il sistema self-service venga accertato che la persona è già registrata nell’EES ma che il suo fascicolo individuale deve essere aggiornato.
Il paragrafo 7 prevede l’obbligo per gli organi di controllo alla frontiera di sorvegliare l’uso che viene fatto del sistema di controllo automatizzato.
L’articolo 8 ter nCFS introduce la possibilità per i cittadini di Stati terzi il cui attraversamento della frontiera è oggetto di una registrazione nell’EES, di usare i sistemi self-service e i varchi automatici per effettuare le verifiche di frontiera.
Con questo approccio in due tappe, gli Stati Schengen possono decidere di introdurre un attraversamento della frontiera completamente automatizzato (se l’uso del sistema selfservice è seguito dalla possibilità di utilizzare un varco automatico), oppure un tipo di attraversamento della frontiera semi-automatizzato (se l’uso del varco automatico è escluso e se è una guardia di frontiera ad autorizzare sempre la persona all’attraversamento). Tuttavia, i cittadini di Stati terzi non ancora registrati nell’EES saranno sempre indirizzati verso una guardia di frontiera (anche se usano i sistemi self-service per il preinserimento) per portare a termine la loro registrazione nell’EES. Di conseguenza, per questi viaggiatori può essere previsto solo un attraversamento della frontiera semi-automatizzato.
Il paragrafo 1 elenca le condizioni cumulative che devono soddisfare le persone il cui passaggio di frontiera è oggetto di registrazione nell’EES per poter utilizzare il sistema selfservice ai fini dell’espletamento delle verifiche di frontiera (possesso di un documento di viaggio biometrico). La verifica dell’identità è eseguita in base alle disposizioni sopra indicate. Infine, la persona deve essere già registrata o preinserita nell’EES.
Il paragrafo 2 specifica le verifiche di frontiera da effettuare all’entrata nello spazio Schengen e alla partenza dallo stesso.
Qualora una persona sia ammessa a un NFP, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service possono omettere l’esame degli aspetti previsti all’articolo 8 paragrafo 3 lettera a punti iv e v.
I paragrafi 3–5 disciplinano la sorveglianza dei risultati delle verifiche di frontiera automatizzate da parte delle guardie di frontiera. La guardia monitora i risultati delle verifiche di frontiera (effettuate attraverso il sistema self-service) e, tenendo conto di tali risultati, autorizza l’entrata o la partenza o, diversamente, indirizza la persona verso una guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.
Il paragrafo 6 prevede che gli Stati Schengen possano decidere di installare dei varchi automatici, e che le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell’EES possano essere autorizzate ad avvalersene. Esso specifica pertanto il collegamento da stabilire fra i varchi automatici e l’EES. Inoltre, uno Stato Schengen che decida di installare i varchi automatici ha la possibilità di aggregarli o meno ai sistemi self-service.