Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Se il cittadino di Stato terzo si avvale di un sistema self-service per eseguire la verifica di frontiera, si applica l'articolo 8 ter CFS. In questo caso, la verifica di cui all’articolo 16 paragrafo 1 del regolamento EES è effettuata mediante il sistema self-service. Il cittadino di Stato terzo può anche avvalersi di un varco automatico per attraversare una frontiera esterna, precisato che anche qui si applica l’articolo 8 ter CFS. In questo caso, la relativa registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella con il fascicolo individuale dell'interessato sono effettuati attraverso il varco automatico.
Se l’interessato soggiorna già in Svizzera e il suo soggiorno di breve durata ha inizio dopo un soggiorno autorizzato di lunga durata, le autorità devono inoltre registrare nell’EES una cartella di ingresso (permesso di soggiorno o visto nazionale; art. 14 par. 8 regolamento EES).
Il regolamento EES non menziona esplicitamente l’accesso delle autorità giudiziarie nel quadro della procedura di ricorso. È quindi lecito supporre che nemmeno nel quadro dell’attuazione giuridica sarà necessario prevedere un relativo accesso diretto ai dati dell’EES per il Tribunale amministrativo federale (TAF). Secondo il disciplinamento attuale, la documentazione relativa a un rifiuto d’entrata o del visto è archiviata in un fascicolo in SIMIC al quale ha accesso anche il TAF. Altrimenti, la SEM mette a disposizione del TAF questa documentazione in versione cartacea.
Capoverso 2
Il capoverso 2 indica le autorità che possono consultare l’EES nel quadro dei loro compiti:
- le autorità di controllo al confine per le verifiche da effettuare alle frontiere esterne al mo-
mento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso (art. 23 regolamento EES).
Nel caso di una verifica alla frontiera esterna, i dati biometrici, ovvero in primo luogo le impronte digitali del viaggiatore, devono essere confrontati con i dati registrati nell’EES e nel VIS. In alternativa, l’autorità di controllo al confine può confrontare il volto dell’interessato all’immagine del viso rilevata conformemente all’articolo 16 del regolamento EES.
Conformemente al nuovo articolo 19 del regolamento VIS, l’autorità può inoltre consultare il VIS in presenza di un viaggiatore esente dall’obbligo del visto per verificare se questi è già registrato nel sistema;
- le autorità competenti in materia di visti nel quadro della procedura di rilascio del visto, per
verificare se l’interessato, in occasione di un viaggio precedente, ha rispettato la durata di soggiorno autorizzata (art. 24 regolamento EES);
Le autorità possono consultare i dati biometrici, i dati relativi al visto nell’EES e, se a disposizione, anche il fascicolo EES individuale (compresa la cartella di ingresso/uscita). Lo stesso vale per i rifiuti d’entrata ivi contenuti;
- le autorità che esaminano le domande di accesso agli NFP. Nello specifico si tratta della SEM, delle rappresentanze svizzere all’estero e delle missioni svizzere nonché delle autorità di controllo alla frontiera (art. 25 regolamento EES). Il programma è definito all’articolo 8 quinquies CFS.
Le autorità summenzionate possono consultare l’EES anche all’atto della verifica annuale dell’ammissione al programma, nonché dell’adozione della decisione di rifiuto, revoca o proroga dell’accesso ai programmi nazionali di facilitazione;
- il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità
cantonali e comunali competenti in materia di migrazione, per verificare se sono ancora soddisfatte le condizioni per l’entrata o il soggiorno in Svizzera. Questo controllo è effettuato sul territorio svizzero (art. 26 regolamento EES). A titolo sussidiario, possono consultare l’EES anche le autorità di controllo alle frontiere e quelle competenti in materia di