Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

3.Commento alle disposizioni della LStr

3.1. Articolo 7 capoverso 3

L’adeguamento del CFS impone un adeguamento della nota a piè di pagina nell’articolo 7 capoverso 3 LStr.

3.2. Articolo 103a

L’articolo 103a riprende il contenuto del vigente articolo 103b senza subire modifiche materiali. Verte sul sistema d’informazione sulle entrate rifiutate dalla Svizzera (sistema INAD). In un primo tempo questo sistema resterà immutato. Il recepimento di questi sviluppi dell’acquis di Schengen non influiscono in alcun modo sul sistema.

3.3. Articolo 103b Sistema di ingressi/uscite

Capoverso 1

Il capoverso 1 spiega il sistema di ingressi/uscite per lo spazio Schengen e precisa che contiene i dati personali dei cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Secondo l’articolo 6 bis CFS devono essere registrati nell’EES anche i cittadini di Stati terzi familiari di cittadini dell’UE e dell’AELS, ma sprovvisti di una carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE21 o i cittadini che sono familiari di cittadini di Stati terzi beneficiari del diritto di libera circolazione, ma che sono sprovvisti di una carta di soggiorno conformemente alla direttiva summenzionata.

Capoverso 2

Il capoverso 2 precisa quali sono i dati personali relativi ai cittadini di Stati terzi che le autorità svizzere trasmetteranno all’EES, alla stregua di quanto faranno anche gli altri Stati Schengen in base alle loro legislazioni nazionali. Sono previste cinque categorie di dati:

- i dati alfanumerici, quali nome, cognome e informazioni sul documento di viaggio e sui

visti rilasciati;

- l’immagine del viso del viaggiatore, rilevata in occasione della prima entrata e registrata

nell’EES. L’immagine non viene importata dal VIS;

- l’indicazione se il cittadino di Stato terzo beneficia di un programma nazionale di facilita-

zione secondo l’articolo 16 capoverso 6 del regolamento EES; e

- l’indicazione della data di entrata nello spazio Schengen e di partenza dallo stesso e del

valico di frontiera;

- anche i rifiuti d’entrata sono registrati nell’EES. Per la Svizzera si tratta dei rifiuti d’entrata

secondo l’articolo 65 LStr.

Capoverso 3

21 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.