Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Il primo accesso al programma nazionale di facilitazione è concesso per un periodo massimo di un anno. L’accesso può essere prorogato per altri cinque anni al massimo oppure fino al termine del periodo di validità del documento di viaggio o di un visto Schengen per ingressi multipli (cat. C), di un visto nazionale (cat. D) o di un permesso di soggiorno. In caso di proroga, ogni anno va esaminata nuovamente la situazione dei cittadini di Stati terzi ammessi all’NFP per valutare se continuano a soddisfare le condizioni minime di cui al paragrafo 4. Inoltre, in occasione dell’entrata o della partenza possono essere svolte verifiche complete in modo casuale e in base a un’analisi dei rischi. (par. 6).

Il paragrafo 7 stabilisce in quali casi l’accesso all’NFP può essere revocato.

Secondo il paragrafo 9, due o più Stati Schengen che abbiano istituito il proprio NFP possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro NFP possano godere delle facilitazioni riconosciute dall’NFP degli altri Stati Schengen. Entro il termine di un mese dalla conclusione di un tale accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione europea.

Nell’istituire un NFP, gli Stati Schengen garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza dei dati (par. 10).

Entro la fine del terzo anno di applicazione dell’articolo 8 quinquies nCFS, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l’istituzione di un programma dell’Unione per cittadini di Stati terzi che siano viaggiatori frequenti.

In concomitanza con la consultazione è in corso uno studio HERMES sull’NFP che, insieme ai risultati della stessa, costituirà la base decisionale per l’eventuale avvio di un NFP svizzero. Tale studio mira inoltre a chiarire la questione dell’organizzazione operativa in vista della possibile attuazione di un NFP.

2.2.4 Ulteriori modifiche del CFS

Il regolamento (UE) n. 2017/2225 introduce inoltre le seguenti modifiche nel CFS:

definizioni aggiuntive (art. 2): nel CFS sono introdotte le definizioni di «sistema di in-

gressi/uscite (EES)», «sistema self-service», «varco automatico» e «sistema di controllo di frontiera automatizzato»;

 rilevamento di dati biometrici (art. 6 par. 1 lett. f nCFS): i cittadini di Stati terzi devono

fornire i dati biometrici richiesti per la costituzione del fascicolo individuale nell’EES e, se necessario, per l’effettuazione di verifiche di frontiera;

 calcolo del periodo di soggiorno nello spazio Schengen (art. 6 par. 1 bis nCFS): il

periodo di massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni è calcolato come periodo unico per gli Stati Schengen in cui l’EES è operativo. Tale periodo è calcolato separatamente per ciascuno degli Stati Schengen in cui l’EES non è operativo;

 elenco dei cittadini di Stati terzi i cui dati devono essere inseriti nell’EES e deroghe

a tale procedura (art. 6 bis nCFS): in linea di massima vanno inseriti nell’EES i dati dei cittadini di Stati terzi ammessi nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni (par. 1) e i dati relativi ai cittadini di Stati terzi a cui è stata rifiutata l’entrata nello spazio Schengen (par. 2). Sono previste eccezioni per alcune categorie di persone (par. 3);

verifiche di frontiera sulle persone (art. 8): le guardie di frontiera hanno l’obbligo di

accertare l’autenticità e l’integrità dei dati di tutti i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica ricorrendo a certificati validi (par. 2 lett. a secondo