Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Svizzera tramite scambio di note. Il loro recepimento richiede pertanto la conclusione di uno scambio di note.
Se, come in questo caso, l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (cfr. n. 6.1), in entrambe le sue note di risposta la Svizzera deve comunicare all’UE che lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione è per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e attuare lo sviluppo di Schengen, a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum.
Se la procedura nazionale è completata e sono adempiuti tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione dei due regolamenti UE, la Svizzera ne informa immediatamente per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto il referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica dello scambio di note.
Nel presente caso i regolamenti sono stati formalmente adottati il 30 novembre 2017 con la firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio dell’Unione europea. I regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera il 17 gennaio 2018. Il termine per il recepimento e l’attuazione decorre pertanto dal 17 gennaio 2018 e termina il 17 gennaio 2020.
L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nella peggiore delle ipotesi, la cessazione della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS).