Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Se i sistemi e i varchi sono fisicamente separati, la procedura di accertamento e l’effettivo attraversamento della frontiera avvengono in luoghi distinti. Di conseguenza, in questi casi, il paragrafo 6 prevede l’obbligo di stabilire un sistema al varco automatico che consenta di accertare se la persona che lo usa corrisponde alla persona che ha utilizzato i sistemi self-service. Per effettuare tale accertamento dovrà essere usato almeno un identificatore biometrico.

Il paragrafo 7 riguarda la situazione in cui la persona non possegga un documento di viaggio biometrico o in cui l’autenticità del documento di viaggio o l’identità del titolare non possano essere accertate. In questo caso, se la guardia di frontiera può estrarre i risultati delle verifiche di frontiera effettuate tramite il sistema self-service, potrà limitarsi a espletare solo gli accertamenti che non è stato possibile eseguire tramite il sistema self-service. In ogni caso, la guardia di frontiera deve accertare che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto.

Il paragrafo 8 prevede l’obbligo per gli organi di controllo alla frontiera di sorvegliare l’uso che viene fatto del sistema di controllo automatizzato.

Infine, il paragrafo 9 prevede che gli Stati Schengen possano autorizzare l’uso del sistema di controllo automatizzato anche per i cittadini dell’Unione e degli Stati associati a Schengen, nonché ai cittadini di Stati terzi il cui passaggio della frontiera non è oggetto di registrazione nell’EES.

L’articolo 8 quater nCFS definisce le norme relative ai sistemi di controllo di frontiera au-

tomatizzato da rispettare, tra cui ad esempio il divieto di utilizzarli per i minori di età inferiore a 12 anni.

2.2.3 Introduzione di un programma nazionale volontario di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso (art. 8 quinquies nCFS)

Gli Stati Schengen possono scegliere di introdurre un NFP a livello nazionale. Il gruppo target di tale sistema è costituito dai viaggiatori frequenti cittadini di Stati terzi che non possono avvalersi del diritto alla libera circolazione e che, dopo essersi sottoposti a un controllo di sicurezza, ottengono lo statuto di «viaggiatori registrati» e possono pertanto beneficiare di un controllo agevolato alla frontiera (par. 1), ad esempio mediante l’eliminazione delle domande sullo scopo e la durata del soggiorno, sulla destinazione e sui mezzi finanziari necessari.

Quando i cittadini di Stati terzi ammessi all’NFP attraversano le frontiere esterne di uno Stato Schengen, le verifiche approfondite all’entrata non devono includere un esame degli aspetti previsti all’articolo 8 paragrafo 3 lettera a punti iv e v CFS16 (par. 2).

Per essere ammessi all’NFP, i cittadini di Stati terzi sono sottoposti a un controllo preliminare di sicurezza (par. 3).

Il paragrafo 4 (in combinato disposto con il par. 8) indica i requisiti minimi da soddisfare per essere ammessi all’NFP (p. es. soddisfare le condizioni d’entrata; visto valido e non falso, contraffatto o alterato; prova dell’intenzione o della necessità di viaggiare frequentemente nello spazio Schengen; consultazione del SIS).

16 I seguenti elementi non devono necessariamente essere esaminati (art. 8 par. 3 lett. a CFS): iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti; v) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi.