Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
comma e lett. b nuovo comma nonché par. 3 lett. a punto i secondo comma nCFS). Inoltre, se il cittadino di Stato terzo non è già registrato nell’EES, va verificata l’immagine del viso registrata nel chip. Per i cittadini di Stati terzi già oggetto di registrazione nell’EES la verifica dell’immagine del viso memorizzata nel chip del documento di viaggio è prevista al momento della registrazione nell’EES o al momento della registrazione, sempre nell’EES, di un nuovo passaporto elettronico (p es. quando scade il vecchio passaporto).
Il paragrafo 3 lettera a punto iii disciplina l’obbligo di effettuare un accertamento dell’identità e/o un’identificazione dei cittadini di Stati terzi la cui entrata o il cui rifiuto d’entrata sono oggetto di registrazione nell’EES mediante identificatori biometrici. Tali accertamenti e/o identificazioni si svolgono conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 e paragrafo 4 del regolamento EES.
Gli identificatori biometrici sono verificati con quelli memorizzati nel chip del documento di viaggio. In entrata e in partenza va accertata l’identità dei cittadini di Stati terzi tramite consultazione dell’EES e, se del caso, del VIS (par. 3 lett. a punto iii e lett. g punto iv, par. 3 lett. b nCFS).
Al paragrafo 3 lettera a, punto iii bis, l’obbligo di disamina dei timbri sul passaporto per accertare che il cittadino di Stato terzo che entra nello spazio Schengen non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzato è sostituito dall’obbligo di consultare l’EES. Inoltre, all’entrata va accertato se i cittadini di Stati terzi titolari di un visto hanno rispettato il numero massimo di entrate autorizzate (par. 3 lett. a punto iii bis, lett. g punto iii e iv nCFS e abrogazione lett. h punto ii).
Per quanto riguarda l’accertamento della validità del documento di viaggio viene difatti espressamente prevista una consultazione delle banche dati pertinenti (e in particolare il sistema d’informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, e le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati).
È ora prevista la possibilità di usare anche l’EES, oltre al VIS, per identificare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’entrata, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati Schengen (par. 3 lett. i nCFS).
I cittadini di Stati terzi sono informati della durata massima del loro soggiorno autorizzato dalle autorità di controllo alla frontiera oppure mediante un servizio web (par. 9 nCFS);
obbligo di inserire i dati nell’EES anche in caso di snellimento delle verifiche di
frontiera (art. 9 par. 3 nCFS): l’attuale testo dell’articolo 9 CFS è adattato all’istituzione dell’EES. È messo in luce l’obbligo di inserire sempre nell’EES i dati dei viaggiatori in entrata nello spazio Schengen o in partenza dallo stesso. La registrazione nell’EES deve essere effettuata anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera (par. 3 nCFS);
allestimento di corsie separate e segnaletica (art. 10 par. 3 bis e 3 ter e allegato III
parte D nCFS): è introdotta una nuova segnaletica per contrassegnare le corsie in seguito all’introduzione di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, di sistemi self-service e di varchi automatici e le corsie riservate ai viaggiatori NFP. Nell’interesse di una procedura unitaria, tutti gli Stati Schengen devono usare in tali casi la segnaletica di cui all’allegato III parte D nCFS e parte E CFS;
abolizione della timbratura sui documenti di viaggio (art. 11 nCFS in combinato disposto con all. IV nCFS): la timbratura viene sostituita con la registrazione elettronica delle entrate e delle partenze. Sono esclusi i documenti di transito agevolato (FTD) e i