Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Secondo il CFS possono partecipare alla procedura di controllo automatizzata tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla loro nazionalità e quindi esplicitamente anche i cittadini di Stati terzi, sempreché:

 abbiano almeno 12 anni d’età;

 siano in possesso di un documento di viaggio (biometrico) nel cui microchip sia registrata

un’immagine del viso e l'autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sia confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

 le persone per cui è prevista l’iscrizione nell’EES, siano già registrate nell’EES o i loro dati

siano stati preinseriti.

I dati biometrici sono verificati in occasione dell’attraversamento della frontiera. Ciò significa che i dati biometrici registrati sul chip del passaporto sono confrontati con le relative caratteristiche biometriche del viaggiatore.

Il confronto avviene in tempo reale e i dati del confronto non vengono salvati.

In occasione di ogni attraversamento della frontiera occorre effettuare, oltre alla verifica dei dati biometrici, una consultazione relativa alla persona e al documento nelle banche dati europee (SIS, SLTD) e nazionali (RIPOL, SIMIC). Il controllo alla frontiera avviene secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CFS. Se la consultazione dà un risultato, il passeggero non può attraversare la frontiera.

Capoverso 3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli a livello di ordinanza.

3.8. Articolo 103g Programma nazionale di facilitazione dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso (NFP)

Capoverso 1

Grazie all’NFP i cittadini di Stati terzi che viaggiano spesso, che non godono del diritto di libera circolazione e che, dopo un controllo di sicurezza preliminare, hanno ottenuto lo status di «viaggiatori registrati», possono beneficiare di un controllo agevolato alla frontiera esterna Schengen, soprattutto perché vengono meno le domande sulla destinazione, lo scopo del soggiorno e i mezzi finanziari. Anche i cittadini di Stati terzi con titolo di soggiorno nello spazio Schengen ne possono beneficiare, a meno che legami familiari (p. es. matrimonio) non gli permettano di usufruire della libera circolazione delle persone.

Capoversi 2 e 3

A seconda che il cittadino di Stato terzo sia soggetto all’obbligo del visto, la rappresentanza svizzera all’estero o l’autorità competente per il controllo al confine in nome della SEM, verifica la sua domanda di accesso all’NFP. In questo contesto occorre effettuare un controllo preliminare di sicurezza secondo l’articolo 8 quinquies paragrafo 3 CFS.

Come nel caso di un visto, è possibile prevedere la riscossione di un emolumento (cfr. cpv. 5 lett. f).

Capoversi 4 e 5

Se non è concesso l’accesso all’NFP le rappresentanze svizzere all’estero o l’autorità competente per il controllo al confine in nome della SEM devono emanare una decisione. Contro di essa può essere presentata opposizione presso la SEM entro 30 giorni dalla notificazione e successivamente può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Capoverso 6