Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Con l’EES è aggiunto un ulteriore sistema d’informazione per tutto lo Spazio Schengen a quelli gestiti dall’agenzia eu-LISA. Pertanto, le competenze dell’agenzia sono estese al nuovo sistema, in particolare per quanto riguarda i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dello stesso (art. 5 bis regolamento eu-LISA rivisto) e quelli relativi alla gestione operativa dell’infrastruttura di comunicazione (art. 7 par. 5 e 6 regolamento eu-LISA rivisto), come ad esempio il seguire gli sviluppi della ricerca (art. 8 par. 1 regolamento eu-LISA rivisto). L’agenzia deve, segnatamente, adottare relazioni sullo sviluppo e il funzionamento dell’EES, presentare osservazioni sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati (art. 12 par. 1 regolamento eu-LISA rivisto) e pubblicare statistiche relative all’EES. Come per gli altri sistemi d’informazione, viene inoltre istituito un gruppo consultivo per l’EES (art. 19 regolamento eu-LISA rivisto).
Entrata in funzione e partecipanti
La Commissione determina la data a partire dalla quale l’EES entra in funzione (art. 66 regolamento EES) una volta che gli Stati Schengen hanno, da un lato, convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere all’EES i dati di cui agli articoli 16–20 e lo hanno comunicato alla Commissione e, dall’altro, hanno completato le comunicazioni alla Commissione di cui all’articolo 65 del regolamento EES.
L’entrata in funzione è attualmente prevista per il 2021.
Sono Stati partecipanti gli Stati Schengen e i Paesi che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma che hanno superato la valutazione Schengen e che applicano l’acquis di Schengen relativamente al VIS e al SIS (art. 66 par. 2 e 3 regolamento EES).
Grazie a queste disposizioni la Romania e la Bulgaria possono mettere in funzione l’EES alle proprie frontiere esterne o interne. Vanno tuttavia garantiti controlli efficaci alla frontiera tra questi Stati e gli altri che attuano integralmente l’acquis di Schengen. Indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia soggetta all’obbligo del visto e sia titolare di un visto Schengen o di un visto nazionale rumeno o bulgaro, non deve essere superata la durata massima del soggiorno autorizzato di 90 giorni su un periodo di 180 giorni per tutto lo spazio Schengen. L’UE ha dimostrato la sua volontà politica di impedire il conteggio cumulativo dei soggiorni effettuati in Romania, Bulgaria e gli altri Stati Schengen.
2.1.2 Necessità delle modifiche
Per la maggior parte, le disposizioni del regolamento EES sono direttamente applicabili e non devono essere prima trasposte nel diritto svizzero. Tuttavia, alcune vanno concretizzate e implicano modifiche della legge sugli stranieri (LStr)13.
Gli Stati Schengen devono innanzitutto stabilire quali autorità sono autorizzate a creare un fascicolo individuale EES e a registrarvi i dati pertinenti (art. 14–18 regolamento EES), quali autorità possono modificare o cancellare i dati (art. 19–20 regolamento EES) e devono trasmettere l’elenco di tali autorità all’agenzia eu-LISA (art. 9 par. 2 regolamento EES).
È quindi necessario creare una corrispondente base legale per stabilire quali autorità svizzere lavoreranno con l’EES. Questa base, costituita dal nuovo articolo 103b LStr, deve inoltre indicare le autorità svizzere che possono accedere allo strumento di calcolo per rilevare la durata del soggiorno autorizzato rimanente per i viaggiatori. Il nuovo articolo 103c riguarda l’accesso all’EES a fini di prevenzione, individuazione o investigazione relativi a reati di terrorismo e altre forme gravi di criminalità, e attua il Capo IV del regolamento EES.
13 RS 142.20