Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

L’articolo 18 del regolamento EES prevede l’iscrizione nel sistema di eventuali rifiuti d’entrata pronunciati alla frontiera esterna di Schengen. Trattandosi di una misura ordinata dalla Svizzera sulla base dell’articolo 65 LStr, al riguardo non è necessaria alcuna modifica del diritto interno vigente.

Il regolamento EES (art. 41) prevede inoltre condizioni particolari per la trasmissione dei dati del sistema a terzi (Stati terzi, organizzazioni internazionali). Al riguardo è prevista una disposizione (il nuovo art. 103d LStr) per autorizzare la SEM, contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 111d LStr, a trasmettere i dati dell’EES e allo stesso tempo per ancorare nella legge un’interdizione di principio allo scambio di informazioni.

L’articolo 48 del regolamento EES incarica gli Stati Schengen di stabilire un regime sanzionatorio per l’uso abusivo dei dati nell’EES; il nuovo articolo 120d LStr definisce le sanzioni previste in questo caso per tutti i sistemi d’informazione, inclusi Eurodac e VIS.

L’articolo 13 paragrafo 3 del regolamento EES permette alle compagnie aeree di verificare la validità e l’uso legittimo dei visti presentati dai passeggeri tramite un servizio web da cui ricevono un riscontro positivo o negativo; i dati così ottenuti possono essere conservati. L’articolo 92 capoverso 2 LStr prevede già che il Consiglio federale disciplini l’estensione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo. L’obbligo o la possibilità di verificare l’uso legittimo di un visto può quindi essere disciplinato a livello di ordinanza.

Infine, è prevista una delega di competenza al Consiglio federale affinché possa regolare a livello di ordinanza diverse questioni connesse all’EES (art. 103e nLStr).

Queste modifiche riguardano soltanto l'ordinanza VIS14 e non devono essere trasposte nella LStr.

2.2. Recepimento delle modifiche del CFS

Il regolamento (UE) 2017/2225 comporta una modifica del CFS15. Le modifiche previste scaturiscono dall’istituzione del sistema di ingressi/uscite (EES). In questo sistema centrale si intende registrare i dati di entrata e di partenza nonché i dati relativi ai rifiuti d'entrata per i cittadini di Stati terzi che superano la frontiera esterna dello spazio Schengen ai fini di un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni (cfr. n. 2.1).

2.2.1 Panoramica delle modifiche del CFS

L’introduzione dell’EES rende superflua la timbratura manuale dei documenti di viaggio, sostituendola con la registrazione elettronica dell’entrata e della partenza direttamente nell’EES, e consente di automatizzare ulteriormente i controlli alla frontiera per i cittadini di uno Stato terzo che si recano nello spazio Schengen per un soggiorno di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Gli Stati Schengen possono introdurre l'automazione dei controlli alle frontiere sia per i cittadini di Stati terzi i cui dati devono essere registrati nell’EES, sia per i cittadini UE o di Stati associati a Schengen e per i cittadini di Stati terzi indipendentemente dalla durata del soggiorno nello spazio Schengen (p. es. titolari di visto per soggiorno di lunga durata, ecc.).

14 Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti, RS 142.512.

15 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Codificazione), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.