Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
a un reato grave. La trasmissione dei dati deve essere necessaria a fini di prevenzione, individuazione o investigazione di tali reati (art. 41 par. 6 regolamento EES) e avvenire nel rispetto delle condizioni definite nella decisione quadro 2008/977/GAI24, che rimarrà in vigore soltanto fino al 6 maggio 2018, quando sarà sostituita dalla direttiva (UE) 2016/68025. Lo Stato terzo deve inoltre depositare una richiesta scritta motivata e garantire la messa a disposizione reciproca di tutte le informazioni riguardanti la cartella di ingresso/uscita.
Possono essere comunicati i dati seguenti (art. 16 par. 1 lett. a, b e c, par. 2 lett. a e b, par. 3 lett. a e b, nonché art. 17 par. 1 lett. a; in combinazione con art. 41 par. 1 regolamento EES):
i dati personali, i dati del documento di viaggio e la data di entrata nello spazio Schengen o di partenza dallo stesso di cittadini soggetti o non soggetti all’obbligo del visto. Di questi ultimi possono essere trasmesse anche l’immagine del viso e le impronte digitali.
A determinate condizioni è possibile comunicare i dati anche a uno Stato dell’UE o Schengen in cui l’EES non è ancora operativo (art. 42 regolamento EES).
3.6. Articolo 103e Disposizioni esecutive per l’EES
Diversi elementi importanti del regolamento EES dovranno essere attuati in ordinanze esecutive, non a livello di legge. A tal fine è proposta la creazione di una norma di delega nella LStr. La presente disposizione conferisce al Consiglio federale la facoltà di designare le autorità secondo l’articolo 103c capoversi 1 e 2, vale a dire le autorità che inseriscono e possono consultare i dati nell’EES (lett. a), di precisare i diritti d’accesso all’EES e il catalogo dei dati ivi contenuti (lett. c) e di disciplinare la conservazione, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati (art. 35 regolamento EES). A questo riguardo il termine di conservazione dei dati previsto è di tre anni dalla data di registrazione della partenza o del rifiuto d’entrata (art. 34 par. 1 regolamento EES). Le autorità menzionate nelle ordinanze d’esecuzione sono competenti per le possibili cancellazioni anticipate all’atto del rilascio di un permesso di soggiorno o dell’acquisto della cittadinanza svizzera.
La soppressione dell'apposizione del timbro sul passaporto sarà compensata dal salvataggio dell’entrata e della partenza nell’EES. Lo storico dei viaggi disponibile nel sistema dovrebbe quindi coprire un periodo di tempo sufficiente ai fini del rilascio del visto.
Il Consiglio federale determina la procedura per l’acquisizione dei dati da parte delle autorità preposte alla sicurezza (lett. b). È prevista una procedura analoga a quella per il sistema d’informazione visti secondo l’OVIS26. Occorre inoltre allestire il catalogo dei reati gravi secondo l’articolo 103c capoverso 4 (lett. i).
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di determinare le modalità di rilevamento delle impronte digitali (lett. j). La Commissione è altresì incaricata di stabilire determinati punti (art. 36 regolamento EES). Conformemente al diritto europeo va definita in particolare l’età dalla quale vanno rilevate le impronte digitali.
Una peculiarità dell’EES è la generazione automatica di elenchi riportanti le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita (art. 12 par. 3 regolamento EES). Le autorità svizzere devono poter usare questi elenchi. È quindi previsto
24Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 nov. 2008, sulla protezione dei dati personali trattati
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
25Direttiva (UE) 2016/680 del 27 apr. 2006 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.