Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
documenti di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento CE n. 693/200317 che continuano a dover essere timbrati in entrata e in partenza. Qualora espressamente previsto dalla legislazione nazionale, il nuovo articolo 11 contempla la possibilità, per ogni Stato Schengen, di apporre il timbro in entrata e in partenza sul documento di viaggio dei cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno da esso rilasciato o di un visto D. Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nel nuovo allegato IV;
presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno (art. 12
nCFS): l’attuale articolo 12 CFS, che disciplina le procedure relative alla confutazione della presunzione di soggiorno irregolare in caso di assenza dei timbri di entrata o di partenza, è adattato all’istituzione dell’EES, che sostituirà l’obbligo dell’apposizione di timbri con una registrazione elettronica nell’EES. In questa disposizione sono definite la presunzione di soggiorno irregolare (più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni) in mancanza delle adeguate registrazioni nell’EES (par. 1) e le possibilità di confutazione di tale presunzione (par. 2 e par. 3). Il paragrafo 4 regola le possibilità di rimpatrio di queste persone;
periodo transitorio e misure transitorie (art. 12 bis nCFS): sono previsti un periodo
transitorio di 180 giorni dopo l’entrata in funzione dell’EES e misure transitorie. Durante tale periodo le autorità di controllo alla frontiera dovranno tenere conto dei timbri apposti sui documenti di viaggio così come dei dati registrati nell’EES;
rifiuto di entrata (art. 14): i dati relativi ai cittadini di Stati terzi a cui è stata rifiutata l’en-
trata per un soggiorno di breve durata sono registrati nell’EES (par. 2 nCFS). Se in esito al ricorso il rifiuto di entrata risulta infondato, i dati inseriti nell’EES vanno rettificati (par. 3 nCFS);
misure transitorie per gli Stati Schengen in cui l’EES non è ancora operativo
(art. 42 bis nCFS): durante questa fase transitoria i documenti di viaggio sono timbrati all’entrata e alla partenza (par. 1). Il paragrafo 2 disciplina le eccezioni. Si applicano le disposizioni sull’apposizione di timbri di cui all’allegato IV (par. 5).
2.2.5 Necessità delle modifiche
Attualmente l’articolo 7 LStr disciplina i controlli alla frontiera esterna svizzera e rimanda agli Accordi di associazione a Schengen.
Uso di sistemi di controllo di frontiera automatizzato alla frontiera esterna Schen-
gen (art. 8 bis–8 quater nCFS): da gennaio 2011 l’articolo 103a LStr disciplina l’uso volontario di un sistema di controllo di frontiera automatizzato all’aeroporto. Questo sistema mira a rendere più semplici e rapidi per le competenti autorità di controllo alla frontiera i controlli dei cittadini di Stati terzi in entrata in Svizzera (e quindi nello spazio Schengen) e dei viaggiatori diretti dalla Svizzera in Stati terzi (e quindi in partenza dallo spazio Schengen); finora la procedura di controllo automatizzata non era tuttavia parte dell’acquis di Schengen.
Ai sensi dell’articolo 103a LStr, finora la partecipazione ai controlli di frontiera automatizzati era possibile esclusivamente per i cittadini svizzeri e per quanti rientravano nel campo
17 Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 apr. 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune; GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8–14.