Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

migrazione per identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero (art. 27 regolamento EES). L’accesso a fini d’identificazione può avvenire o alle frontiere esterne dello spazio Schengen o sul territorio svizzero.

Capoverso 3

Questo capoverso indica le autorità che hanno accesso ai dati dello strumento di calcolo per individuare gli stranieri rimasti in Svizzera dopo la scadenza del periodo autorizzato (art. 11 regolamento EES). Su richiesta, le autorità informano inoltre le persone interessate sul restante periodo di soggiorno autorizzato.

Si tratta delle autorità competenti in materia di visti, delle autorità di controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen nonché delle autorità competenti in materia di migrazione e le autorità di polizia che effettuano controlli sul territorio svizzero.

Accesso al SEE ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (cpv. 4 e 5)

I capoversi 4 e 5 disciplinano l’accesso al SEE ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. A tal fine occorre trasmettere per via elettronica una richiesta motivata al punto di accesso centrale designato (art. 29 par. 3 regolamento EES). Soltanto se sono soddisfatte le condizioni del regolamento EES i dati EES summenzionati sono trasmessi all’autorità richiedente. In casi eccezionali urgenti i punti d’accesso centrali trattano immediatamente anche le richieste orali e verificano solo a posteriori che le suddette condizioni siano soddisfatte, compresa l'effettiva sussistenza dell'eccezionale urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo dopo il trattamento della richiesta.

Capoverso 4

Il capoverso 4 indica le autorità autorizzate a consultare determinati dati secondo il regolamento EES, ovvero l’Ufficio federale di polizia (fedpol); il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità comunali e cantonali di perseguimento penale, le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. Anche le autorità comunali di polizia elencate possono consultare questi dati, poiché adempiono, alla stregua delle autorità cantonali di polizia, compiti di polizia nel quadro della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati gravi conformemente al regolamento EES.

Capoverso 5

Le autorità menzionate al capoverso 4 possono trasmettere la loro richiesta al punto di accesso centrale, vale a dire alla Centrale operativa fedpol. Il punto di accesso centrale ha un accesso diretto ai dati dell’EES ed esamina nel singolo caso se sono adempite le condizioni per l’ottenimento dei dati del sistema. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte (art. 31 in combinato disposto con art. 32 regolamento EES):

- l’accesso per consultazione è necessario per la prevenzione, l'individuazione o l'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi;

- l’accesso per consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;

- esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell'EES possa contribuire alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore oppure la