Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
che il Consiglio federale definisca quali autorità possono accedervi e introdurre misure affinché le persone interessate possano essere rimpatriate (lett. k).
Il Consiglio federale è inoltre incaricato di disciplinare la responsabilità per il trattamento dei dati personali nell’EES (art. 39 regolamento EES), la sicurezza dei dati (art. 43 regolamento EES), la protezione dei dati (accesso, diritti, cancellazione dei dati) e la funzione dell’autorità di vigilanza (art. 50 segg. Capo VII regolamento EES).
3.7. Articolo 103f Controllo di confine automatizzato all’aeroporto
Capoverso 1
Ai fini dell’accertamento e della semplificazione del controllo delle entrate nello spazio Schengen e delle partenze dallo stesso, le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata mediante i varchi automatici e un preinserimento nell’EES tramite un sistema self-service in cui i viaggiatori si registrano per attraversare la frontiera e preparare le verifiche che li riguardano (cfr. commento ad art. 8 bis–8 quater CFS).
L’approntamento, la gestione e il finanziamento di una procedura di controllo automatizzata è sostanzialmente di competenza del Cantone di ubicazione dell’aeroporto. Le nuove modifiche del CFS e la nuova disposizione della LStr assicurano un’attuazione uniforme dei processi essenziali in tutti gli aeroporti svizzeri che entrano in linea di conto.
Il processo alla frontiera potrebbe essere il seguente:
Fase 1 (sorvegliata da un posto di controllo a valle del varco automatico e con vista sullo stesso)
1. Il passeggero si presenta ad un varco automatico e pone il documento di viaggio sullo scanner per la lettura dei documenti.
2. Il passaporto viene letto elettronicamente (esame del chip, leggibilità eMRZ).
3. Se il passaporto non è leggibile o il passeggero non soddisfa le condizioni d’entrata, questi è invitato a recarsi in un varco operato dal personale competente.
Fase 2 (sorvegliata da un posto di controllo a valle del varco automatico e con vista sullo stesso)
4. Se il passaporto è leggibile e le condizioni d’entrata sono soddisfatte, il passeggero può entrare nel varco automatico. Nel frattempo i suoi dati sono confrontati con quelli registrati nei sistemi esterni (RIPOL / banca dati di ricerca nazionale, SIS, SIMIC e ASF-STD).
5. Il passeggero che si trova nel varco automatico viene fotografato; l’immagine del viso è poi sottoposta alla procedura di riconoscimento facciale.
6. Se il sistema non trova un riscontro nelle banche dati e se il passeggero è il titolare del passaporto, questi può lasciare il varco senza ulteriori controlli.
Se il sistema trova un riscontro nelle banche dati, se la corrispondenza dei volti non può essere inequivocabilmente confermata o se sussiste un sospetto di manipolazione del documento di viaggio, il viaggiatore viene indirizzato a un posto di controllo a valle o, se necessario, bloccato nel varco e accompagnato a un posto di controllo o alla seconda linea di controllo.