Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
nell’EES. In mancanza di una maggioranza favorevole alla soppressione degli accordi bilaterali è stata trovata una soluzione tecnica all’interno del sistema.
Anche le modalità d’accesso all’EES per le autorità di perseguimento penale sono state oggetto di lunghi dibattiti. Gran parte delle delegazioni ha chiesto maggiore flessibilità, mentre il servizio giuridico del Consiglio e la Commissione hanno messo in guardia da una normativa troppo liberale che potrebbe essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGUE) ed eventualmente persino soppressa.
Durante tutte le deliberazioni, la Svizzera si è attivata per mantenere il sistema quanto più agevole possibile per le autorità di controllo alla frontiera e per i viaggiatori, ad esempio suggerendo come risolvere la questione del computo della durata del soggiorno all’interno dell’EES in presenza di accordi bilaterali sull’esenzione dall’obbligo del visto. In virtù della sua particolare situazione, la Svizzera ha contribuito con diverse proposte di modifica della normativa sul campo d’applicazione, in modo da esentarne i familiari di cittadini svizzeri nonché i familiari di cittadini UE che vivono in Svizzera.
Il 27 febbraio 2017, la commissione LIBE del Parlamento europeo aveva già approvato il mandato negoziale per il trilogo. In occasione del COREPER del 2 marzo 2017 la maggioranza degli Stati Schengen ha assegnato alla presidenza maltese il mandato negoziale per il trilogo con il Parlamento europeo.
Nel quadro del trilogo, il Parlamento europeo ha espresso le sue preoccupazioni in particolare riguardo alla protezione dei dati, il che ha portato a lunghe discussioni sull’accesso da concedere alle autorità di perseguimento penale e alle autorità preposte al settore dell’asilo. Si è infine deciso di non concedere l’accesso a queste ultime nonostante la Svizzera si fosse mobilitata in loro favore. I due regolamenti sono infine stati formalmente approvati il 30 novembre 2017 con la firma dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.
1.3. Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, attuare nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen dopo la sottoscrizione dell’AAS il 26 ottobre 2004.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e l’attuazione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha 30 giorni a disposizione per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera recepisce lo sviluppo. Se, come nel presente caso, si tratta di un atto del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo, il termine di 30 giorni decorre dall’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le disposizioni costituzionali, questo trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.
Entrambi i regolamenti UE da recepire sono giuridicamente vincolanti e modificano, inoltre, la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen11 e tre regolamenti UE già recepiti dalla
11 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.