Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/10: Istituzione e uso del sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System [EES]) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal regolamento EES.
Se queste condizioni sono adempite, il punto d’accesso centrale interroga l’EES e trasmette gli eventuali dati all’autorità richiedente secondo il capoverso 4.
3.5. Articolo 103d Comunicazione di dati EES
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1, i dati dell’EES non possono, in linea di principio, essere trasferiti a Stati non vincolati da uno degli Accordi d’associazione a Schengen, a organizzazioni internazionali e a enti privati, siano essi istituzioni o singoli individui (art. 41 regolamento EES).
Capoverso 2
Il capoverso 2 prevede un’eccezione alla disposizione di cui al capoverso 1 e stabilisce che i dati possono essere trasmessi a determinate organizzazioni per permettere il rimpatrio dell’interessato in uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione a Schengen, sempreché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 paragrafo 2 del regolamento EES. Nello specifico, devono essere adempite le seguenti condizioni:
- la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tale Stato terzo in conformità dell'articolo 45 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/67923 oppure è stato concluso un accordo di riammissione o uno strumento simile tra la Comunità europea o uno Stato membro e questo Stato terzo, oppure sussistono garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679. Eventualmente potrebbe inoltre applicarsi l’articolo 49 paragrafo 1 lettera d del regolamento (UE) 2016/679, se la trasmissione è necessaria per motivi d’interesse pubblico importanti;
- lo Stato interessato informa lo Stato terzo o l’organizzazione internazionale sull’obbligo di impiegare i dati soltanto ai fini dell’adempimento dello scopo per cui sono stati messi a disposizione;
- i dati sono trasmessi o messi a disposizione conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare gli accordi di riammissione e il trasferimento di dati personali, nonché della legislazione nazionale dello Stato membro che ha trasmesso o messo a disposizione i dati, comprese le disposizioni giuridiche relative alla sicurezza e alla protezione dei dati.
Le seguenti organizzazioni possono ricevere i dati: Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l’UNHCR), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (Allegato 1 regolamento EES).
Il presente articolo verte anche sui dati personali trasmessi per scopi inerenti alla sicurezza. Anche in questo caso vale un divieto generale di trasmissione dei dati, in particolare anche quando le autorità di polizia, le autorità giudiziarie o quelle preposte al perseguimento penale impiegano i dati a livello nazionale. In via eccezionale l’autorità competente può trasferire determinati dati a un’autorità designata da uno Stato terzo se ricorre un caso eccezionale d’urgenza che rappresenta una minaccia seria e diretta associata a un reato di terrorismo o un altro reato grave oppure se sussiste un pericolo imminente alla vita di una persona associato
23 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.