Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
nelle case da gioco, in luoghi pubblici di ristorazione o d’intrattenimento e nelle sale da gioco destinate agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.
Articolo 67 capoverso 1 lettera a: in virtù dell’articolo 61 capoverso 2 lettera b LGD giochi
di grande estensione possono essere proposti nelle case da gioco terrestri.
L’articolo 67 capoverso 1 lettera b si fonda sulla prassi attuale d’autorizzazione della
comlot. I luoghi pubblici di ristorazione sono ad esempio i ristoranti, i pub o i bar. Quanto ai luoghi d’intrattenimento, si tratta di luoghi pubblici che durante gli orari di apertura propongono un’offerta d’intrattenimento a pagamento, ad esempio i centri di bowling o di biliardo.
L’articolo 67 capoverso 1 lettera c, conferma l’ammissibilità di sale da gioco destinate allo
svolgimento di giochi di destrezza automatizzati (cfr. art. 61 cpv. 2 lett. a LGD).
L’articolo 67 capoverso 2 stabilisce che gli apparecchi a libero servizio non sono considerati apparecchi automatici per giochi di grande estensione. Questi apparecchi possono servire ad esempio a procurarsi un biglietto di una lotteria o a iscriversi a un gioco che non si svolgerà su tale apparecchio. Possono anche servire a constatare una vincita dopo l’estrazione o eventualmente a incassarla. Esempi tipici di tali apparecchi a libero servizio sono i distributori di biglietti del Tribolo o gli apparecchi che permettono di fare le scommesse del Paris mutuel urbain. Gli apparecchi a libero servizio non consentono lo svolgimento automatizzato del gioco: la parte essenziale di quest’ultimo non si svolge in maniera automatizzata all’interno dell’apparecchio. Nel caso degli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione,
invece, la parte essenziale del gioco si svolge nell’apparecchio stesso, che determina o regola il gioco, e quest’ultimo termina rapidamente con una vincita o una perdita.
L’articolo 67capoverso 3 vieta gli apparecchi automatici per i giochi di grande estensione in luoghi inadatti dal punto di vista della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Sale che propongono apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono ad esempio essere aperte nelle vicinanze immediate di scuole o centri per la gioventù. L’importante è valutare la protezione contro il gioco eccessivo e la protezione dei minori, tenendo conto di tutte le pertinenti misure (cfr. in particolare gli art. 71 segg. LGD). L’articolo 67 capoverso 3 va visto nel contesto della altre misure di protezione sociale. Al momento di applicarle occorre esaminare se la protezione dei giocatori e dei minori è garantita in un altro modo (p. es. mediante controlli d’accesso ai sensi dell’art. 72 cpv. 3 LGD).
L’articolo 67 capoverso 4 riprende un principio della prassi attuale.
Secondo il capoverso 5, le sale da gioco che dispongono di apparecchi automatici per i giochi di destrezza non possono contarne più di 20. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni applica restrizioni più severe. Nelle sale da gioco sono autorizzati esclusivamente apparecchi automatici per i giochi di destrezza e non apparecchi quali la lotteria elettronica della Loterie Romande.
Il capoverso 6 prevede regole meno severe per determinati apparecchi automatici per giochi di destrezza che presentano un rischio minore, in particolare quelli della cosiddetta categoria «acchiappa giocattoli».
L’articolo 68 capoverso 1 esige che gli apparecchi automatici per giochi di grande estensione siano segnalati in maniera appropriata. Tale segnalazione permette, tra le altre cose, di verificare più facilmente se gli apparecchi sono situati correttamente. L’avviso deve essere ben visibile e incombe all’organizzatore del gioco. L’Autorità intercantonale sostiene quest’ultimo: fondandosi sulle indicazioni dell’organizzatore, mette ad esempio a disposizione un’etichetta autoadesiva contenente il numero dell’apparecchio, il numero dell’autorizzazione, il luogo d’installazione, ecc.