Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

più importanti e dei suoi aventi economicamente diritto. Non deve invece in linea di massima controllare gli aventi economicamente diritto dei suoi più importanti soci in affari.

L’articolo 11, che contempla il criterio dei mezzi finanziari sufficienti, riprende in sostanza il diritto vigente (art. 2 OCG).

La sezione 1 contiene inoltre, negli articoli 12-14, alcune disposizioni procedurali che fanno già parte del diritto vigente. L’articolo 14 precisa le tappe che devono essere superate dopo il rilascio della concessione, affinché la casa da gioco possa iniziare la sua attività. In particolare, possono essere proposti solo i giochi che hanno ottenuto l’autorizzazione. Se uno o più giochi della casa da gioco non hanno ottenuto l’autorizzazione, la casa da gioco può ciononostante iniziare il suo esercizio, senza tuttavia proporre i giochi ancora privi di autorizzazione.

3.2.2 Sezione 2: Offerta di gioco

Questa sezione concretizza gli articoli 16-20 della LGD, che prevedono in particolare alcune deleghe legislative al Consiglio federale. Tali deleghe sono attuate nella presente sezione. Per alcune di queste disposizioni, ve ne è una parallela nel capitolo 3, tuttavia con alcune differenze materiali.

Per le modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione del gioco, l’articolo 15 prevede un regime particolare per i sistemi d’informazione per i giochi in linea, soprattutto per la gestione della piattaforma. Tutte le modifiche di tali sistemi devono essere sottoposte alla CFCG. Le modifiche della piattaforma che influenzano lo svolgimento del gioco sono molto delicate poiché potrebbero comportare una modifica di elementi che sono stati approvati in occasione dell’autorizzazione. È quindi necessario che tali modifiche siano approvate dalla CFCG. Le modifiche correnti di manutenzione e quelle relative alla sicurezza non sono invece contemplate dall’articolo 15, poiché non influiscono né sul gioco né sull’interazione con i giocatori; possono pertanto essere eseguite immediatamente, senza autorizzazione.

Gli articoli 16 e 17 riguardano la collaborazione tra due o più case da gioco, in Svizzera o all’estero, e attuano la delega dell’articolo 16 capoverso 4 LGD. Per le case da gioco queste collaborazioni costituiscono un’opportunità per presentare un’offerta più interessante ai propri clienti, ad esempio con un pool più ampio di giocatori. Tuttavia tali collaborazioni presentano anche dei rischi, poiché possono rendere più difficile la vigilanza, soprattutto nel caso della collaborazione con una casa da gioco all’estero. Per questa ragione, tali collaborazioni devono rimanere l’eccezione, fermo restando il principio generale che tutte le tappe del gioco devono svolgersi in seno alla casa da gioco. Lo scopo delle disposizioni sulla collaborazione tra le case da gioco è dunque permettere loro di proporre, entro determinati limiti, un’offerta legale interessante. La collaborazione non deve tuttavia implicare un abbassamento del livello di protezione dei giocatori. Gli standard della protezione sociale, della sicurezza e della trasparenza dei giochi nonché della lotta al riciclaggio di denaro devono equivalere a quelli del diritto svizzero. Le collaborazioni tra le case da gioco, in Svizzera o all’estero, sono autorizzate soltanto per il poker. In questo settore, infatti, la collaborazione è necessaria per offrire ai partecipanti un pool di giocatori interessante. Gli articoli 16 e 17 impongono alcune condizioni per l’autorizzazione della collaborazione da parte della CFCG. Le condizioni sono più numerose e restrittive nel caso della collaborazione con una casa di gioco all’estero: il partner all’estero deve disporre dell’affidabilità e della competenza professionale richiesta (art. 17 lett. b). Tale requisito è meno restrittivo rispetto a quello della buona reputazione di cui all’articolo 8, poiché lo scopo è consentire la collaborazione con i grandi operatori internazionali di poker in linea. Inoltre, la sorveglianza da parte della CFCG deve essere garantita e il socio all’estero deve impedire ai giocatori residenti in svizzera di accedere al suo sito Internet. La tracciabilità delle operazioni permette di garantire la sorveglianza (a posteriori) e le entrate fiscali. È ovvio che le autorità di vigilanza devono controllare che le condizioni legali non siano eluse per mezzo di operazioni quali la creazione di una nuova società o di una