Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

rallelismo nel settore dei giochi in denaro, restando la CFCG competente per emanare prescrizioni sugli obblighi di diligenza delle case da gioco21. L’articolo 17 LRD rinvia inoltre a un’eventuale autodisciplinamento delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione.

Il titolo e la struttura dell’ordinanza si fondano sull’ORD-CFCG. Trovandosi anche questa in fase di revisione, a seconda delle circostanze sarà necessario un coordinamento.

Va tuttavia sempre osservato che i rischi inerenti al riciclaggio di denaro nel settore dei giochi di grande estensione, in particolare le lotterie e i giochi di destrezza, vanno valutati in modo diverso rispetto ai rischi nel settore dei giochi da casinò. Non vi è ad esempio alcun obbligo di applicare alle lotterie per scopi di utilità pubblica le raccomandazioni del Groupe d’action financière (GAFI).

Alcune disposizioni sono molto simili a quelle dell’ordinanza FINMA del 3 giugno 201522 sul riciclaggio di denaro.

4.2.2 Panoramica

L’avamprogetto di ordinanza si fonda su quattro premesse che tengono conto delle specificità dei giochi di grande estensione.

1. I rischi di riciclaggio di denaro si presentano dalla parte dei giocatori. Da parte degli orga-

nizzatori non vi è attualmente alcun rischio significativo di riciclaggio.

2. I conti giocatori in linea e i giochi con un’alta quota di restituzione (soprattutto le scom-

messe sportive, comprese quelle equestri) presentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro. La struttura degli obblighi di diligenza tiene conto dei diversi livelli di rischio che implicano i diversi tipi di giochi di grande estensione.

3. La transazione finanziaria per i giochi in linea consiste in un trasferimento dal conto ban-

cario di una persona al suo conto giocatore. Quando le poste provengono dal conto giocatore non si tratta di una transazione finanziaria.

4. In caso di vendita indiretta di prodotti di giochi di grande estensione nei punti di vendita

dei distributori (distribuzione manuale da parte del personale dei punti di vendita o apparecchi a libero servizio e svolgimento automatizzato del gioco) si tratta di «operazioni di cassa». La vendita diretta in linea o attraverso il conto giocatore costituisce invece una «relazione d’affari stabile».

Per i giochi non esercitati in linea23, gli obblighi di diligenza degli organizzatori riguardano soprattutto il versamento delle vincite.

L’organizzatore ha l’obbligo di verificare l’identità del giocatore a partire dal versamento delle seguenti vincite:

a) 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronici e per le scommesse sportive, comprese quelle ippiche;

b) 10 000 franchi per i biglietti stampati (quota di restituzione dal 50 al 70 %);

c) 15 000 franchi per i giochi non contemplati dalle lettere a, b e d;

d) 25 000 franchi per i giochi che comportano un rischio ridotto.

Un gioco o una relazione con un cliente comporta un rischio ridotto se:

a) la quota di restituzione è inferiore al 70 per cento;

21Cfr. FF 2015 6849 6972

22 RS 955.033.0

23 Per la terminologia si veda l’osservazione al n. 2.5.