Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

3.2 Capitolo 2: Case da gioco

3.2.1 Sezione 1: Concessioni

Questa sezione precisa, negli articoli 4-14, determinate condizioni per il rilascio della concessione enumerate all’articolo 8 LGD. Per alcune disposizioni vi è una norma parallela nel capitolo 3 riguardante gli organizzatori di giochi di grande estensione. È il caso per i criteri della buona reputazione, della gestione indipendente e dell’attività commerciale irreprensibile. Il contenuto delle disposizioni dei capitoli 2 e 3 non è tuttavia sempre identico sotto il profilo materiale, a causa delle basi legali leggermente differenti (art. 8 LGD per le case da gioco e art. 22 LGD per gli organizzatori di giochi di grande estensione).

L’articolo 4 contempla il criterio della sostenibilità economica, già previsto dal diritto vigente. Precisa che la sostenibilità economica dell’offerta in linea deve essere valutata separatamente da quella dell’offerta terrestre. In altri termini, l’attività più redditizia non deve sovvenzionare quella meno redditizia.

L’articolo 5 disciplina il contenuto del rapporto sull’interesse economico per la regione

d’ubicazione, da allegare alla domanda di concessione. La disposizione riprende i criteri che devono essere esaminati secondo il diritto vigente (art. 8 OCG), aggiungendo i costi generati nel settore della sanità pubblica dal gioco eccessivo.

L’articolo 6 precisa cosa si debba intendere per soci in affari più importanti. Si tratta ad esempio del locatore dell’edificio in cui si trova la casa da gioco, dei fornitori di servizi di manutenzione del sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), del sistema di registrazione dei dati (SRD) e dei sistemi di videosorveglianza, dei fornitori del SRD, dei fornitori di servizi di consulenza e dei produttori o fornitori di giochi.

L’articolo 7 riguarda gli aventi economicamente diritto e riprende senza modifiche la definizione del diritto vigente (art. 4 OCG).

L’articolo 8 è una disposizione importante. Riguarda il requisito della buona reputazione, che deve essere soddisfatto sia dalla casa da gioco che chiede la concessione sia dai soci in affari più importanti e dai loro aventi economicamente diritto. Come già illustrato nel messaggio del Consiglio federale in merito all’articolo 8 capoverso 1 lettera b numero 1 LGD, il requisito riguarda soprattutto la questione dei partner con cui la casa da gioco può collaborare, in particolare per la gestione dei giochi in linea. Più precisamente, si tratta di determinare in che misura le case da gioco che domandano il rilascio di una concessione in Svizzera possano collaborare con soci in affari all’estero che in passato hanno partecipato in un modo qualsiasi a gestire giochi in linea senza autorizzazione. Il principio generale è sancito al capoverso 1 lettera a: se la casa da gioco richiedente, uno dei suoi soci in affari più importanti o uno dei loro aventi economicamente diritto hanno in passato proposto giochi in denaro senza autorizzazione, il requisito della buona reputazione non è soddisfatto e la concessione non è rilasciata. La nozione centrale è quella di svolgimento senza autorizzazione, che può aver avuto luogo in Svizzera o all’estero e riguardare i giochi terrestri o quelli in linea. Il capoverso 1 lettera b riguarda una situazione particolare: quella dei giochi che non sono gestiti in Svizzera, ma sono proposti dall’estero nel nostro Paese in modo consapevole e mirato. Nella maggior parte dei casi si tratta di giochi in linea offerti dall’estero, ma a volte potrebbe riguardare anche altre categorie di giochi, quali ad esempio lotterie straniere proposte attraverso pubblicità telefonica in Svizzera. Per i giochi in linea, il semplice fatto di mettere in rete un sito di giochi in denaro non è ancora uno svolgimento senza autorizzazione ai sensi del capoverso 1 lettera a. Tuttavia se il gestore del sito ha consapevolmente puntato al mercato svizzero, ad esempio rivolgendosi, sul suo sito, esplicitamente ai giocatori svizzeri (p. es.

immagine con una bandiera svizzera, prezzo indicato in franchi svizzeri) oppure con una pubblicità destinata ai giocatori svizzeri, secondo il capoverso 1 lettera b il requisito della buona reputazione non è soddisfatto. La lettera b introduce inoltre un limite temporale: quando verifica le condizioni per il rilascio della concessione, l’autorità competente deve esamina-