Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

Sul piano materiale, il disciplinamento relativo all’indennizzo alla CFCG dei costi per la riscossione della tassa ai sensi degli articoli 123 e 124 è nuovo. Nel diritto in vigore, in virtù dell’articolo 88 capoverso 5 OCG, l’importo per l’indennizzo dei costi di riscossione della tassa ammonta al 20 per cento dei costi della CFCG non coperti dagli emolumenti di cui agli articoli 112-117 OCG. In sostituzione di questa disposizione, la nuova ordinanza introduce un sistema più semplice e più trasparente per il calcolo dell’indennizzo, che prevede un indennizzo forfettario pari allo 0,5 per cento dell’importo che la casa da gioco versa a titolo di tassa. Il diritto fiscale cantonale applica indennizzi simili quando il Cantone riscuote imposte per conto dei Comuni. Sulla base delle cifre del 2015, gli indennizzi riscossi dalla CFCG con il nuovo sistema saranno dello stesso ordine di grandezza di quelli riscossi con la procedura vigente.

In virtù dell’articolo 124, i Cantoni possono decidere di riscuotere essi stessi la tassa o delegare il compito alla CFCG. Anche in questo caso l’indennizzo forfettario dello 0,5 per cento costituisce una novità rispetto al vigente articolo 93 OCG.

3.9.3 Sezione 3: Registrazione e trasmissione della tassa sulle case da gioco all’AVS

Il disciplinamento dell’articolo 125 corrisponde in linea di massima all’articolo 94 OCG.

3.10 Capitolo 10: Disposizioni finali

L’articolo 126 abroga l’ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco e l’ordinanza del 27 maggio 1924 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. L’entrata in vigore della legge sui giochi in denaro è prevista per il 1° gennaio 2019, contemporaneamente con le nuove ordinanze.

L’articolo 127 disciplina, in quanto disposizione transitoria, la questione delle esclusioni dal gioco pronunciate dalle case da gioco in applicazione del diritto vigente (art. 22 LCG). Essendo una parte dei motivi di esclusione previsti dal diritto vigente ripresi dal nuovo diritto, l’articolo 127 precisa in sostanza che la maggior parte delle persone escluse dal gioco secondo il vecchio diritto restano escluse anche con il nuovo diritto. Si tratta delle persone escluse a causa della loro situazione finanziaria (art. 22 cpv. 1 lett. a e b LCG) e di quelle che hanno chiesto di essere escluse (art. 22 cpv. 4 LCG). Conformemente alla filosofia del nuovo diritto, il campo d’applicazione delle esclusioni è esteso ai giochi da casinò in linea e ai giochi di grande estensione esercitati in linea o a quelli designati dall’Autorità intercantonale. Occorre impedire che i giocatori malati partecipino ai giochi più rischiosi, indipendentemente dal tipo di gioco. L’esclusione pronunciata per una categoria di giochi si applica pertanto anche a tutte le altre.

Infine, si precisa che gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza omologati in applicazione del diritto anteriore sono considerati giochi di destrezza automatizzati ai sensi del nuovo diritto (art. 128). La disposizione si applica ovviamente solo agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza che nel frattempo non sono stati modificati.

3.10.1 Ordinanza sulla promozione dello sport

In vista dell’imminente attuazione della Convenzione di Macolin, il titolo 4 dell’ordinanza sulla promozione dello sport, consacrato alla correttezza e alla sicurezza nello sport, è completato con un capitolo 2 sulla manipolazione di competizioni sportive. Il nuovo articolo 78a conferma la suddivisione interna dei compiti tra l’Autorità intercantonale e l’UFSPO. L’Autorità intercantonale, in quanto piattaforma centrale d’informazione, è responsabile della circolazione delle informazioni in caso di sospetti fondati. Qualora vada oltre lo scambio d’informazioni, il coordinamento delle misure per combattere la manipolazione di competizioni sportive di cui agli articoli 4 paragrafo 1 e 13 paragrafo 1 lettera b della Convenzione di Macolin rientra invece nell’ambito della politica dello sport e resta pertanto di competenza dell’UFSPO. In virtù