Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

b) salvo eccezioni definite in modo preciso, non vi è alcun rimborso delle poste o dei crediti;

c) le attestazioni delle vincite sono valide solo temporaneamente.

Vanno svolti chiarimenti supplementari per le relazioni d’affari o per le transazioni sospette o che comportano un rischio elevato, a partire dai seguenti importi:

 in caso di versamento unico a un cliente: 100 000 franchi;

 in caso di versamenti ripetuti a uno stesso cliente nel corso di un anno civile:

100 000 franchi.

In caso di giochi in linea, l’identificazione avviene in due tappe:

1. in un primo momento è registrata solo l’identità del cliente sulla base della sua dichiara-

zione (controllo dell’identità);

2. la verifica completa dell’identità è richiesta a partire dai seguenti importi:

a) 25 000 franchi per l’accredito di vincite sul conto giocatore e versamenti delle vincite al giocatore;

b) 15 000 franchi per i depositi del cliente sul proprio conto giocatore;

c) 10 000 franchi per le poste nei giochi la cui quota di restituzione è inferiore al 70 per cento;

d) 5000 franchi per le poste nei giochi non contemplati dalla lettera c, per la liquidazione del conto e per versamenti che non siano vincite.

Va osservato che per i giochi in linea l’ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro stabilisce norme severe per il conto giocatore in generale (art. 45-50 AP-OGD) e la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo (art. 83-87 AP-OGD). L’articolo 54 AP-OGD esige la verifica dell’identità del giocatore a prescindere dal raggiungimento di un valore soglia. Tale verifica ai fini della protezione dei giocatori non copre tuttavia interamente quella tesa a lottare contro il riciclaggio di denaro.

Vanno svolti chiarimenti supplementari per le relazioni d’affari o per le transazioni sospette o che comportano un rischio elevato, a partire dai seguenti importi:

a) 100 000 franchi per l’accredito di vincite sul conto giocatore;

b) 100 000 franchi per i versamenti a un cliente;

c) 50 000 franchi per l’addebito al conto giocatore delle poste;

d) 30 000 franchi per il deposito del cliente sul proprio conto giocatore.

4.2.3 Commento

Capitolo 1: Disposizioni generali

L’ordinanza precisa gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione (art. 1), i quali, in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD, sono ormai considerati intermediari finanziari (art. 2 cpv. 1). Sono esclusi dal campo d’applicazione dell’ordinanza gli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell’articolo 3 lettera e LGD non proposti in linea, a condizione che la singola posta massima non superi 5 franchi e la possibilità massima di vincita 5000 franchi. Considerando queste poste e possibilità di vincita esigue, è giustificato non sottoporre questi organizzatori, generalmente piccole imprese, all’ordinanza (art. 2 cpv. 2). Infine, questo capitolo fornisce le definizioni legali di quattro termini essenziali dell’ordinanza (art. 3); precisa anche cosa s’intenda per «relazione d’affari» in quanto relazione tra la clientela e l’organizzatore di giochi di grande estensione.