Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
Analogamente alle vincite ai giochi in denaro, l’imposta deve essere pagata 30 giorni dopo l’estrazione. Il modulo ufficiale deve essere trasmesso all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Sul modulo andranno in futuro indicate le informazioni che sinora dovevano essere fornite in occasione dell’iscrizione. Visto che la procedura si svolge in una sola tappa (iscrizione allo stesso tempo del pagamento dell’imposta) invece che in due (iscrizione prima dello svolgimento del gioco in denaro e versamento dell’imposta in un momento successivo), sul piano amministrativo la tassazione è semplificata.
Con il nuovo sistema di tassazione dei giochi in denaro sono sottoposte all’imposta preventiva anche le vincite in natura. La procedura di comunicazione per la loro tassazione sarà introdotta nell’ambito di un’ulteriore revisione della LIP.
Articolo 60 capoverso 2: «premio di lotteria» è sostituito da «vincita» (in un gioco in denaro). Il capoverso è inoltre completato con i giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite alle quali possono partecipare in comune anche più persone. La partecipazione ai giochi di destrezza o alle lotterie destinati a promuovere le vendite può anche essere gratuita e pertanto «giocata in comune» è sostituito con «partecipazione comune».
Articolo 68 capoverso 2: «vincite fatte in una lotteria» è sostituito da «vincite a un gioco in denaro». L’attestazione relativa alla deduzione dell’imposta deve essere allegata all’istanza di rimborso di vincite realizzate nei giochi di destrezza e nelle lotterie destinati a promuovere le vendite. Inoltre, la disposizione è semplificata sotto il profilo redazionale.
4 Ordinanze del DFGP
4.1 Ordinanza sulle case da gioco
L’ordinanza del DFGP sulle case da gioco riprende in gran parte gli elementi dell’ordinanza dipartimentale vigente (ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d’azzardo, OGAz) e le evoluzioni nella prassi. Contiene innanzitutto norme tecniche tese a garantire un gioco sicuro e trasparente. L’ordinanza intende inoltre assicurare che la CFCG possa svolgere il proprio lavoro, concedendole l’accesso ai dati di cui ha bisogno per adempiere il suo compito di vigilanza. In particolare, le case da gioco devono mettere a sua disposizione determinati documenti importanti.
La struttura dell’ordinanza è stata oggetto di una modifica fondamentale. Infatti, la struttura dell’avamprogetto corrisponde, nei limiti del necessario, a quella della nuova legge sui giochi in denaro e della pertinente ordinanza del Consiglio federale. Numerose disposizioni
dell’ordinanza vigente si ritrovano pertanto nell’avamprogetto ma con una collocazione diversa. L’ordinanza contiene cinque capitoli relativi alle concessioni, all’offerta di giochi,
all’esercizio dei giochi, alla protezione sociale e alle disposizioni finali.
L’avamprogetto contiene inoltre un certo numero di disposizioni nuove, dovute alle modifiche introdotte nella nuova legge. È stata in particolare aggiunta una sezione con regole specifiche per i giochi in linea.
Il capitolo 1 è relativamente corto e contiene soprattutto norme sui documenti che le case da gioco devono fornire con la presentazione della richiesta di concessione. Vi sono poche modifiche rispetto al diritto in vigore.
Il capitolo 2 riguarda l’offerta di giochi. È suddiviso in sei sezioni in funzione delle regole specifiche per ciascun tipo di giochi.
La sezione 1 contiene regole generali per tutti i giochi da casinò. La quota teorica di restituzione di tali giochi (art. 5) rimane quella prevista dal diritto vigente, ossia pari almeno
all’80 percento e al massimo al 100 per cento. Una quota di restituzione del 100 per cento è possibile nei tornei, soprattutto di poker, dove i giocatori si affrontano tra di loro.