Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

Conformemente all’articolo 17 LRD, il presente capitolo precisa gli obblighi di diligenza ai sensi del capitolo 2 LRD imposti agli organizzatori di giochi di grande estensione, tenendo conto delle specificità di tali giochi conformemente agli articoli 67 e 68 LGD (cfr.

n. 4.2.1). Occorre in particolare rinviare all’articolo 67 capoverso 2 LGD secondo cui la portata degli obblighi di diligenza nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione. Inoltre, in virtù dell’articolo 67 capoverso 3 LGD, per un gioco di grande estensione non in linea, l’organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3–7 LRD soltanto se al giocatore è versata una vincita di importo rilevante.

Sezione 1 : Identificazione e registrazione

Questa sezione contiene le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 3 LRD, riguardanti l’identificazione della controparte. L’obbligo di verificare l’identità nel caso di giochi di grande estensione non in linea (art. 4) e di quelli in linea (art. 6; per spiegazioni dettagliate, cfr. n. 4.2.2) vale soltanto se sono raggiunti determinati valori soglia. Nel caso dei giochi in linea, il controllo dell’identità avviene con l’apertura del conto giocatore (art. 5). Le altre disposizioni di questa sezione (art. 7-10) riguardano la forma dei documenti d’identificazione, in particolare la copia autenticata, e disciplinano la procedura da applicare se mancano i documenti d’identificazione richiesti dall’ordinanza.

Sezione 2: Accertamento dell’avente economicamente diritto

La sezione 2 precisa l’articolo 4 LRD relativo all’accertamento dell’avente economicamente diritto. In linea di principio, l’organizzatore deve richiedere al cliente una dichiarazione scritta attestante l’identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali trasferiti o da trasferire, se il cliente non è l’avente economicamente diritto o se l’organizzatore dubita che lo sia (art. 11 cpv. 1). A determinate condizioni,

l’organizzatore ha tuttavia il diritto di supporre che il cliente sia l’avente economicamente diritto (art. 11 cpv. 2). La dichiarazione scritta del cliente relativa all’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali deve soddisfare requisiti materiali e formali molto precisi (art. 12).

Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari

Questa sezione contiene le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 6 LRD, riguardante gli obblighi di diligenza particolari. In linea di massima, in certi casi ben definiti l’organizzatore deve procedere a chiarimenti complementari soprattutto quando una relazione d’affari o transazione comporta un rischio elevato (art. 13). Per definire le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato, l’organizzazione ha a disposizione un elenco non esaustivo di criteri (art. 14). Nel contempo attribuisce le proprie relazioni d’affari a una delle seguenti quattro categorie: rischio molto elevato, elevato, normale, ridotto (art. 15). Anche per identificare le transazioni che comportano un rischio elevato, l’organizzatore si serve di un elenco non esaustivo (art. 16). Inoltre, l’ordinanza definisce valori soglia (cfr. n. 4.2.2) a partire dai quali si deve ritenere che le relazioni d’affari comportino un rischio elevato ed esigono chiarimenti complementari, a prescindere dallo svolgimento in linea o meno dei giochi di grande estensione (art. 17 e 18). Un gioco di grande estensione non in linea presenta un rischio ridotto se la quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento (art. 19). Il contenuto e la portata dei chiarimenti complementari in caso di rischi elevati (art. 20 e 21) corrispondono in larga misura a quelli dell’ORD-CFCG. L’obbligo di procedere a chiarimenti è tuttavia ridotto se non sussiste alcun indizio che il giocatore abbia puntato più di 10 000 franchi per anno civile (art. 20 cpv. 2). La sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni (art. 22) corrisponde agli articoli 3 e 13 capoverso 2 ORD-CFCG. Infine, la disposizione