Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005

2.3 Piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco

Secondo l’articolo 36 LGD, che dà seguito alla mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni», i piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco sono autorizzati. L’ordinanza stabilisce le condizioni per i piccoli tornei di poker in modo tale che i tornei siano privi di rischi e nel contempo interessanti. Da questo punto di vista sono essenziali l’importo massimo della singola posta di partenza e la somma totale delle poste di partenza: l’articolo 37 limita il primo a 200 franchi e a 20 000 franchi la seconda.

2.4 Lotta contro la manipolazione di competizioni sportive

La LGD migliora le possibilità di lottare contro la manipolazione delle competizioni sportive e l’ordinanza contiene le pertinenti disposizioni esecutive. L’articolo 27 precisa le competizioni o gli eventi sportivi per i quali non possono essere offerte scommesse sportive. Vengono inoltre precisate determinate questioni inerenti alla trasmissione di dati e alle competenze delle autorità (art. 106 AP-OGD, art. 78a dell’ordinanza sulla promozione dello sport).

L’articolo 107, ad esempio, designa l’Autorità intercantonale come piattaforma nazionale ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 18 settembre 2014 sulla manipolazione delle competizioni sportive.

2.5 Giochi in denaro in linea

La LGD introduce per le casa da gioco la possibilità di organizzare giochi da casinò in linea. Gli organizzatori di scommesse e lotterie dispongono già di questa possibilità. I giochi in linea, a prescindere che siano proposti dalle case da gioco o dagli organizzatori di giochi di grande estensione, devono soddisfare le prescrizioni generali della LGD sulla protezione contro il gioco eccessivo, la sicurezza e la lotta contro il riciclaggio di denaro. L’ordinanza del Consiglio federale precisa le condizioni della LGD specificamente per i giochi in linea, privilegiando due aspetti: l’organizzazione dei giochi in linea e la protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. L’aspetto del riciclaggio di denaro è contemplato nelle due ordinanze rispettivamente del DFGP e della CFCG.

Nelle presenti ordinanze è ripresa la terminologia della legge. Come nella legge, le regole speciali per i giochi in linea si applicano in due contesti diversi. Da una parte sono contemplati gli obblighi degli organizzatori riguardanti lo svolgimento dei giochi; dall’altra, gli obblighi degli organizzatori che non riguardano il gioco in sé, bensì la sua diffusione attraverso il canale in linea (cfr. p. es. art. 68 LGD). Anche se nella prassi i due aspetti non sono sempre separabili, la formulazione «proporre in linea» va sempre intesa in senso stretto quando si affronta la questione del canale di diffusione usato dal giocatore. Solo se un giocatore partecipa effettivamente a un gioco in linea, devono essere rispettate le regole più severe per i giochi in linea. Se il giocatore partecipa al medesimo gioco, ma non in linea, alla partecipazione si applicano le regole per i giochi non proposti in linea.

Quanto all’esercizio in linea dei giochi in denaro, il capitolo 5 dell’ordinanza del Consiglio federale (art. 45-50) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. I principi generali sono i seguenti: per giocare in linea è necessario un conto giocatore; un giocatore non può aprire più di un conto presso lo stesso organizzatore; i giocatori esclusi dai giochi e i minori non possono giocare in linea, mentre gli altri giocatori devono poter cominciare a giocare, nella misura del possibile, senza tempo d’attesa subito dopo l’apertura del loro conto.

Anche riguardo alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo nell’ambito dei giochi in linea, il capitolo 6 dell’ordinanza del Consiglio federale (art. 94-98) prevede regole comuni per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Le disposizioni

dell’ordinanza precisano, per i giochi in linea, le regole generali sulla protezione dei giocatori di cui al capitolo 6 della LGD, prevedendo un certo numero di misure di protezione che gli organizzatori sono tenuti ad adottare. Le misure previste riguardano i punti seguenti:

 mettere a disposizione del giocatore informazioni sul suo comportamento di gioco;

 far fissare al giocatore un limite di spesa, obbligatorio o volontario a seconda dei casi;