Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
mettere a disposizione del giocatore informazioni sul gioco eccessivo;
consentire al giocatore di uscire temporaneamente dal gioco;
individuare tempestivamente i giocatori a rischio.
È ovvio che le altre misure di protezione dei giocatori previste dalla LGD, in particolare l’esclusione, si applicano anche ai giochi in linea.
2.6 Imposte e tasse
L’ordinanza del Consiglio federale disciplina la progressione della tassa sulle case da gioco, fondandosi sulle aliquote minime e massime fissate dalla LGD. Per le case da gioco terrestri è mantenuto il regime vigente. Per la tasse sulle case da gioco che propongono giochi da casinò in linea, il sistema previsto dall’ordinanza riprende le proposte di un rapporto di esperti del 2017. L’aliquota minima del 20 per cento prevista dalla LGD è applicata fino a un prodotto lordo dei giochi pari a tre milioni. A partire da un prodotto lordo dei giochi di tre milioni, l’aliquota progredisce, prima rapidamente e in seguito più lentamente. L’aliquota massima dell’80 per cento è applicata a partire da un prodotto lordo dei giochi di 500 milioni. Secondo le previsioni la tassa prelevata sui giochi da casinò in linea dovrebbe generare un beneficio annuo a favore dell’AVS/AI che va dai 40 ai 75 milioni di franchi.
3 Ordinanza del Consiglio federale sui giochi in denaro (AP-OGD)
3.1 Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera a LGD, i giochi in denaro nella cerchia privata sono esclusi dal campo d’applicazione della legge8. L’articolo 1 AP-OGD precisa cosa s’intende per cerchia privata. I criteri enumerati sono in linea di massima cumulativi. I giochi in denaro organizzati per mestiere e annunciati pubblicamente rientrano sistematicamente nel campo d’applicazione della legge. Nell’ambito di una valutazione globale del caso concreto occorre prendere in considerazione due ulteriori criteri. Affinché possa ritenersi esercitato in una cerchia privata, un gioco deve riunire un numero limitato di partecipanti. A prescindere dal gioco stesso, i partecipanti devono presentare un legame, in particolare di parentela o professionale, il che è il caso soprattutto per famiglie o persone che lavorano in uno stesso ufficio. Le scommesse su un torneo di calcio in un ufficio condiviso, ad esempio, non rientrano nel campo d’applicazione della legge, a condizione che l’organizzatore non ne tragga un vantaggio finanziario. Non sono invece considerati giochi in denaro nella cerchia privata i giochi in cui i giocatori si affrontano su una piattaforma gestita a titolo professionale o nel quadro di un’offerta automatizzata. Affinché un gioco in denaro rientri in quelli della cerchia privata, le poste e le vincite devono essere modeste. La nozione di cerchia privata implica infatti che sia in gioco poco denaro e che il gioco stesso non presenti pertanto alcun rischio.
L’articolo 2 precisa la nozione di gioco da casinò ai sensi dell’articolo 3 lettera g LGD: si tratta di giochi ai quali partecipano simultaneamente non più di 1000 giocatori. Il qualificativo «simultaneamente» non significa che tutti i partecipanti giocano esattamente allo stesso tempo. Si riferisce invece al numero di giocatori che vi partecipano o, in altre parole, al numero di giocatori per i quali vale simultaneamente il verdetto del gioco. Il numero massimo di 1000 giocatori non si applica ai sistemi di jackpot, poiché altrimenti tali sistemi non sarebbero più interessanti e non potrebbero più essere organizzati nella forma attuale. Un elenco dei giochi da casinò, in particolare dei diversi giochi da tavolo, si trova nell’ordinanza del DFGP sulle case da gioco (art. 4).
L’articolo 3 definisce i giochi di destrezza. Si tratta di giochi nei quali, nel corso di un numero cospicuo di unità di gioco, i giocatori più abili ottengono vincite più elevate di altri (art. 3 lett. a); in linea di massima un’unità di gioco inizia con la puntata di una posta e termina con l’attribuzione o la distribuzione di una vincita. Le altre caratteristiche (lett. b-d) sono criteri ausiliari. Affinché il gioco sia considerato di destrezza, devono essere soddisfatti cumulativamente tutti i criteri.
8 Per i dettagli, cfr. il messaggio del 21 ott. 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (FF 2015 6849 6893).