Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 34 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.243572 / 217.1/2017/00005
ché in questo settore l’offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti è un mezzo di promozione fondamentale. Infatti, gli organizzatori di giochi in linea usano questo strumento per distinguersi dai loro concorrenti e attirare nuovi giocatori, in particolare quelli della concorrenza. Se si apre un nuovo mercato, è assolutamente necessario consentire agli organizzatori svizzeri di lottare ad armi pari con la concorrenza estera, già ben installata e aggressiva in questo settore. Quanto più competitivi saranno gli organizzatori legali del settore, tanto più la loro offerta di giochi sarà interessante e tanto più i giocatori in Svizzera saranno propensi a sfruttare le offerte legali. Nel contempo, l’offerta di giochi e di crediti di gioco gratuiti presenta dei rischi sotto il profilo della protezione sociale.
Il diritto in vigore disciplina i giochi e i crediti di gioco gratuiti per le case da gioco terrestri (art. 81 OCG). La situazione dei giochi non in linea è tuttavia molto diversa da quelli offerti in linea, poiché la prossimità di un giocatore a una casa da gioco è molto più determinante rispetto a eventuali offerte gratuite. La CFCG ha fissato delle condizioni per l’offerta gratuita di giochi e di crediti di gioco nelle case da gioco terrestri. Il valore annuo dei gettoni di gioco gratuiti può essere dedotta dalla tassa sulle case da gioco per un importo massimo dello 0,3 per cento del PLG. Le case da gioco devono finanziare l’importo che eccede questa percentuale con il budget per il marketing. Il limite dello 0,3 per cento, introdotto per evitare che le case da gioco siano troppo generose in questo ambito a detrimento della tassa sulle case da gioco e della protezione sociale, è ripreso nella presente ordinanza per quanto riguarda i giochi terrestri (cfr. art. 114). Non è invece ripreso per i giochi in linea, per i quali la situazione si presenta in modo diverso.
Cosa s’intende effettivamente per giochi e crediti di gioco gratuiti? I giochi gratuiti si riferiscono a un gioco (autorizzato) specifico e sono concessi direttamente dall’organizzatore. I crediti di gioco gratuiti possono riguardare un gioco specifico o tutta una parte dell’offerta di un organizzatore. Sono concessi sotto forma di credito che permette la partecipazione gratuita e sono sovente designati con i sinonimi «bonus» o «boni». I crediti di gioco sono in parte concessi nell’ambito di offerte su un lungo periodo: i giocatori possono usufruire di giochi o di crediti di gioco gratuiti solo se soddisfano determinate condizioni legate al loro comportamento di gioco. Queste offerte sono designate anche «programmi di bonus».
I giochi e i crediti di gioco gratuiti sono equiparati alle poste ai sensi della LGD. Per i giochi di grande estensione sono finanziati attraverso il budget di marketing degli organizzatori. Per le case da gioco implicano un aumento della quota di restituzione.
La concessione di giochi e di crediti di gioco gratuiti deve essere disciplinata soprattutto tenendo conto della protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. L’elenco delle condizioni di cui al capoverso 2 non è esaustivo, poiché si tratta solo di singoli esempi che precisano i requisiti della legge, in particolare degli articoli 71-75 LGD, il che si evince chiaramente dall’articolo 75 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza. In occasione dell’esame, le autorità di vigilanza valutano, tra le altre cose, il tipo di azione pubblicitaria in cui si inseriscono i giochi e i crediti di gioco gratuiti, il rischio potenziale costituito dai giochi e dai canali di distribuzione promossi con l’offerta nonché l’importanza di queste vendite promozionali per contrastare l’offerta di giochi non autorizzati. La concessione di giochi o crediti di gioco gratuiti non può essere autorizzata se viola altre disposizioni della legge, ad esempio se un gioco gratuito è offerto con l’acquisto di una merce a prezzo maggiorato (incompatibilità con l’art. 2 lett. c e d LGD).
La lettera b sancisce il principio secondo cui i giochi o i crediti di gioco gratuiti non possono essere destinati a minorenni o a altre persone a rischio o escluse dal gioco. Questa condizione è più estesa rispetto a quella dell’articolo 74 capoverso 2 LGD. La prassi dovrà determinare cosa s’intenda per persone a rischio. La nozione deve tuttavia rivestire lo stesso senso per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione o perlomeno avere la stessa funzione. Si tratta soprattutto di evitare che le offerte accompagnate da crediti di